Art. 10 
 
             Modifiche all'art. 13-ter della l.r. 3/1994 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 13-ter della l.r. 3/1994 e' sostituito  dal
seguente: 
  «4. I comitati di gestione decidono le quote di iscrizione agli ATC
nel  rispetto  degli  importi   minimi   e   massimi   definiti   con
deliberazione della Giunta regionale.».