Art. 10 Modifiche all'art. 13-ter della l.r. 3/1994 1. Il comma 4 dell'art. 13-ter della l.r. 3/1994 e' sostituito dal seguente: «4. I comitati di gestione decidono le quote di iscrizione agli ATC nel rispetto degli importi minimi e massimi definiti con deliberazione della Giunta regionale.».