Art. 11 
 
         Sostituzione dell'art. 13-quater della l.r. 3/1994 
 
  1. L'art. 13-quater della l.r. 3/1994 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13-quater (Coordinamento degli ATC). - 1. La Regione verifica
lo  svolgimento  delle  attivita'  degli   ATC   per   garantire   il
coordinamento delle attivita' di  gestione  faunistico  venatoria  su
tutto il  territorio  regionale  e  l'effettivo  perseguimento  delle
finalita' programmate. 
  2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Comitato di gestione dell'ATC
trasmette  alla  competente  struttura  della  Giunta  regionale  una
dettagliata   relazione   dell'attivita'   svolta   sui    censimenti
faunistici,   sulla   gestione   venatoria   degli   ungulati,    sui
miglioramenti ambientali, sulla prevenzione  e  il  risarcimento  dei
danni alle colture agricole e su ogni ulteriore  argomento  richiesto
dalla competente struttura della Giunta  regionale.  Unitamente  alla
relazione il Comitato di gestione dell'ATC  trasmette  tutti  i  dati
faunistici di propria competenza. 
  3. A seguito delle verifiche di cui al comma 2, la Giunta regionale
puo' impartire specifiche direttive al Comitato di gestione dell'ATC.
In caso di mancato adeguamento alle direttive impartite,  la  Regione
e' autorizzata ad esercitare il potere sostitutivo di cui alla  legge
regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari  nominati
dalla Regione).».