Art. 11 Sostituzione dell'art. 13-quater della l.r. 3/1994 1. L'art. 13-quater della l.r. 3/1994 e' sostituito dal seguente: «Art. 13-quater (Coordinamento degli ATC). - 1. La Regione verifica lo svolgimento delle attivita' degli ATC per garantire il coordinamento delle attivita' di gestione faunistico venatoria su tutto il territorio regionale e l'effettivo perseguimento delle finalita' programmate. 2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Comitato di gestione dell'ATC trasmette alla competente struttura della Giunta regionale una dettagliata relazione dell'attivita' svolta sui censimenti faunistici, sulla gestione venatoria degli ungulati, sui miglioramenti ambientali, sulla prevenzione e il risarcimento dei danni alle colture agricole e su ogni ulteriore argomento richiesto dalla competente struttura della Giunta regionale. Unitamente alla relazione il Comitato di gestione dell'ATC trasmette tutti i dati faunistici di propria competenza. 3. A seguito delle verifiche di cui al comma 2, la Giunta regionale puo' impartire specifiche direttive al Comitato di gestione dell'ATC. In caso di mancato adeguamento alle direttive impartite, la Regione e' autorizzata ad esercitare il potere sostitutivo di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).».