Art. 14 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Entro il 30 aprile 2015 le province, ai sensi  dell'art.  3  del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale
26 luglio 2011,  n.  33/R  (Regolamento  di  attuazione  della  legge
regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11  febbraio
1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica  omeoterma
e per il prelievo venatorio»), nominano i comitati di gestione  degli
ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all'art.  11  della  legge
regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11  febbraio
1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio»), come modificato dalla presente  legge.
In caso di mancata nomina, la Regione  provvede  alla  nomina  di  un
commissario. In fase di prima  applicazione  la  sede  degli  ATC  e'
presso la sede della provincia di riferimento. 
  2. I comitati di gestione o  il  commissario  di  cui  al  comma  1
esercitano le funzioni di cui all'art. 11-ter  della  l.r.  3/1994  a
decorrere dalla nomina e, da tale data, gli ATC in essere  alla  data
di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono  soppressi.  Il
patrimonio, i rapporti giuridici attivi e passivi facenti  capo  agli
ATC soppressi sono trasferiti agli ATC di nuova istituzione  relativi
al territorio della provincia di riferimento. 
  3. A far data dalla nomina  dei  nuovi  comitati  di  gestione,  il
Presidente del comitato di gestione e il revisore dei conti in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica
fino al 30 giugno 2015 per gli adempimenti di  cui  al  capo  II  del
d.p.g.r. 33/R/2011, la redazione del bilancio finale di  esercizio  e
la ricognizione del patrimonio e  dei  rapporti  giuridici  attivi  e
passivi. 
  4. Il bilancio finale di esercizio e  l'atto  di  ricognizione  del
patrimonio e dei rapporti giuridici sono trasmessi al nuovo  comitato
di gestione. Al trasferimento  del  patrimonio  si  procede  mediante
verbali di consegna sottoscritti dalle parti entro il 30 giugno 2015.
Decorso inutilmente il termine  del  30  giugno  2015,  la  provincia
nomina un commissario. 
  5.  Entro  il  30  aprile  2015,  con  deliberazione  della  Giunta
regionale,  sono  approvate  le  direttive  per  la  prima   elezione
dell'assemblea dei delegati e lo schema di statuto  di  cui  all'art.
11, comma 8, della l.r. 3/1994. 
  6. Entro il 30 giugno 2015 i presidenti dei  comitati  di  gestione
indicono le prime elezioni delle assemblee dei delegati. In  caso  di
mancata indizione, la Regione provvede alla nomina di un  commissario
ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei
commissari nominati dalla Regione). 
  7.  Fino  all'approvazione  dei  nuovi  piani  faunistici  venatori
provinciali, gli attuali ATC costituiscono  sottoambiti  dell'ATC  di
riferimento. 
  8. Entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della
presente legge sono approvate le modifiche al d.p.g.r. 33/R/2011. 
  9. Fino  all'approvazione  delle  modifiche  di  cui  al  comma  8,
continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui   al   d.p.g.r.
33/R/2011, in quanto compatibili con la l.r. 3/1994. 
  10. Per la stagione venatoria  2015/2016  la  quota  di  iscrizione
all'ATC di residenza venatoria e' stabilita in almeno euro 100,00. 
  11. Dalla data di entrata in vigore della  presente  legge  e  fino
alle nomine di cui al comma 1, i comitati di gestione in essere  alla
data di entrata in vigore della presente legge non possono concludere
contratti per lavori, forniture  e  servizi  di  durata  superiore  a
dodici mesi.