Art. 3 
 
             Sostituzione dell'art. 11 della l.r. 3/1994 
 
  1. L'art. 11 della l.r. 3/1994 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  11  (Ambiti  territoriali  di  caccia)  -  1.  Negli  ambiti
territoriali di caccia (ATC) l'esercizio venatorio si svolge in forma
programmata. 
  2. Gli ATC in Toscana  sono  nove  con  confini  corrispondenti  ai
confini  delle  province  e  denominati  con  il  nome  della  citta'
capoluogo. Le Province di Firenze e Prato formano un solo ATC. 
  3. Nel piano faunistico venatorio, per garantire nel  territorio  a
caccia programmata una zonizzazione  il  piu'  possibile  omogenea  e
rispondente   alle   peculiarita'   ambientali,   naturalistiche    e
faunistiche  afferenti  ai  singoli  contesti  territoriali,  possono
essere istituiti dei sottoambiti,  anche  ai  fini  dell'accesso  dei
cacciatori di cui  all'art.  13-ter.  I  sottoambiti  sono  privi  di
organi. 
  4.  I  confini  degli  ATC  e  degli  eventuali  sottoambiti   sono
delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26. 
  5. Gli  ATC  sono  strutture  associative  senza  scopo  di  lucro,
regolate  con  proprio  statuto,  a  cui  sono  affidati  compiti  di
rilevanza  pubblicistica  connessi  all'organizzazione  del  prelievo
venatorio e alla gestione faunistica  del  territorio  di  competenza
finalizzati al perseguimento  degli  obiettivi  stabiliti  nel  piano
faunistico-venatorio. 
  6. Sono organi dell'ATC: 
    a) il Presidente; 
    b) l'Assemblea dei delegati; 
    c) il Comitato di gestione; 
    d) il Collegio dei revisori dei conti. 
  7. Gli organi  hanno  durata  corrispondente  al  piano  faunistico
venatorio. 
  8.  Lo  statuto  e'  approvato  dall'assemblea  dei  delegati,   in
conformita' ad uno schema predisposto dalla Regione. 
  9.  La  provincia   esercita   la   vigilanza   ed   il   controllo
sull'attivita' dell'ATC e puo' impartire specifiche direttive. 
  10. Con regolamento regionale  sono  stabiliti  i  criteri  per  la
nomina degli organi e per il  funzionamento  degli  ATC,  nonche'  le
forme  di  controllo  necessarie  per  garantire   il   perseguimento
dell'interesse pubblico.».