Art. 3 Sostituzione dell'art. 11 della l.r. 3/1994 1. L'art. 11 della l.r. 3/1994 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Ambiti territoriali di caccia) - 1. Negli ambiti territoriali di caccia (ATC) l'esercizio venatorio si svolge in forma programmata. 2. Gli ATC in Toscana sono nove con confini corrispondenti ai confini delle province e denominati con il nome della citta' capoluogo. Le Province di Firenze e Prato formano un solo ATC. 3. Nel piano faunistico venatorio, per garantire nel territorio a caccia programmata una zonizzazione il piu' possibile omogenea e rispondente alle peculiarita' ambientali, naturalistiche e faunistiche afferenti ai singoli contesti territoriali, possono essere istituiti dei sottoambiti, anche ai fini dell'accesso dei cacciatori di cui all'art. 13-ter. I sottoambiti sono privi di organi. 4. I confini degli ATC e degli eventuali sottoambiti sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26. 5. Gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, regolate con proprio statuto, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico-venatorio. 6. Sono organi dell'ATC: a) il Presidente; b) l'Assemblea dei delegati; c) il Comitato di gestione; d) il Collegio dei revisori dei conti. 7. Gli organi hanno durata corrispondente al piano faunistico venatorio. 8. Lo statuto e' approvato dall'assemblea dei delegati, in conformita' ad uno schema predisposto dalla Regione. 9. La provincia esercita la vigilanza ed il controllo sull'attivita' dell'ATC e puo' impartire specifiche direttive. 10. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per la nomina degli organi e per il funzionamento degli ATC, nonche' le forme di controllo necessarie per garantire il perseguimento dell'interesse pubblico.».