Art. 5 
 
           Inserimento dell'art. 11-ter nella l.r. 3/1994 
 
  1. Dopo l'art. 11-bis della l.r. 3/1994 e' inserito il seguente: 
  «Art. 11-ter (Comitato di gestione e Presidente dell'ATC). - 1.  Il
Comitato di gestione e' composto, per il  60  per  cento,  in  misura
paritaria,   dai   rappresentanti   di   strutture    locali    delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative  a
livello  nazionale   e   delle   associazioni   venatorie   nazionali
riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20
per  cento  dei  componenti  e'  costituito  da   rappresentanti   di
associazioni  di  protezione  ambientale   presenti   nel   Consiglio
nazionale per l'ambiente e il 20 per cento  da  rappresentanti  degli
enti locali. 
  2. I componenti  del  Comitato  di  gestione  sono  nominati  dalla
provincia. Per l'ATC Firenze - Prato, i componenti  del  Comitato  di
gestione sono nominati dalla Provincia di Firenze. 
  3. Il comitato di  gestione  e'  responsabile  dell'amministrazione
dell'ATC e svolge le attivita' di cui all'art. 12. 
  4. Il presidente dell'ATC e' eletto dal comitato di gestione.».