Art. 5 Inserimento dell'art. 11-ter nella l.r. 3/1994 1. Dopo l'art. 11-bis della l.r. 3/1994 e' inserito il seguente: «Art. 11-ter (Comitato di gestione e Presidente dell'ATC). - 1. Il Comitato di gestione e' composto, per il 60 per cento, in misura paritaria, dai rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti e' costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali. 2. I componenti del Comitato di gestione sono nominati dalla provincia. Per l'ATC Firenze - Prato, i componenti del Comitato di gestione sono nominati dalla Provincia di Firenze. 3. Il comitato di gestione e' responsabile dell'amministrazione dell'ATC e svolge le attivita' di cui all'art. 12. 4. Il presidente dell'ATC e' eletto dal comitato di gestione.».