Art. 6 Inserimento dell'art. 11-quater nella l.r. 3/1994 1. Dopo l'art. 11-ter della l.r. 3/1994 e' inserito il seguente: «Art. 11-quater (Collegio dei revisori). - 1. Il Collegio dei revisori e' composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati dal Comitato di gestione. Uno dei membri e' designato dal Consiglio regionale e svolge le funzioni di presidente. 2. Il Collegio dei revisori verifica la regolarita' della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilita' e fiscali, anche collaborando con il Comitato di gestione, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti. 3. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza da parte dell'ATC delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e in particolare esercita le funzioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196). 4. Il Collegio dei revisori puo' procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.».