Art. 6 
 
          Inserimento dell'art. 11-quater nella l.r. 3/1994 
 
  1. Dopo l'art. 11-ter della l.r. 3/1994 e' inserito il seguente: 
  «Art. 11-quater (Collegio dei  revisori).  -  1.  Il  Collegio  dei
revisori e'  composto  da  tre  membri,  iscritti  nel  registro  dei
revisori legali, nominati dal Comitato di gestione. Uno dei membri e'
designato dal Consiglio regionale e svolge le funzioni di presidente. 
  2. Il Collegio dei revisori verifica la regolarita' della  gestione
e  la  corretta  applicazione  delle  norme  di  amministrazione,  di
contabilita'  e  fiscali,  anche  collaborando  con  il  Comitato  di
gestione, su richiesta dello stesso, ai  fini  della  predisposizione
degli atti. 
  3.  Il  Collegio  dei  revisori  vigila  sull'osservanza  da  parte
dell'ATC delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e in
particolare esercita le funzioni  di  cui  all'art.  20  del  decreto
legislativo  30  giugno  2011,  n.  123  (Riforma  dei  controlli  di
regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita'
di analisi e valutazione della spesa,  a  norma  dell'art.  49  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196). 
  4. Il Collegio dei revisori puo' procedere in qualsiasi momento  ad
atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie  sull'andamento
delle operazioni svolte.».