Art. 7 
 
        Inserimento dell'art. 11-quinquies nella l.r. 3/1994 
 
  1. Dopo l'art. 11-quater della l.r. 3/1994 e' inserito il seguente: 
  «Art.   11-quinquies   (Commissione    regionale    di    controllo
sull'attivita' degli ATC). - 1. E' istituita la Commissione regionale
di controllo sull'attivita' degli ATC, composta  dal  responsabile  o
suo delegato dell'ufficio regionale competente in materia di  gare  e
contratti,  che  la  presiede,  dal  responsabile,  o  suo  delegato,
dell'ufficio regionale competente in materia di attivita'  faunistico
venatoria, che svolge le funzioni di segretario, e dai  responsabili,
o loro delegati, degli uffici provinciali competenti  in  materia  di
attivita' faunistico venatoria. 
  2. La Commissione esercita il controllo sull'attivita' degli ATC e,
in  particolare,  sulle  acquisizioni  di  lavori,  beni,  servizi  e
forniture da parte degli stessi. 
  3. A tal fine ciascun ATC e' tenuto  a  comunicare  preventivamente
alla  commissione  gli  atti  con  i  quali  intende  procedere  alle
acquisizioni di cui al comma 2. 
  4. La Commissione puo' esprimere il proprio parere  motivato  sulla
rispondenza di tali atti alle finalita'  istituzionali  degli  ATC  e
alla normativa vigente, anche ai sensi dell'art. 11-sexies. 
  5. Con il regolamento di cui all'art. 11, comma 10, sono  precisate
le modalita' di funzionamento operativo della Commissione.».