Art. 7 Inserimento dell'art. 11-quinquies nella l.r. 3/1994 1. Dopo l'art. 11-quater della l.r. 3/1994 e' inserito il seguente: «Art. 11-quinquies (Commissione regionale di controllo sull'attivita' degli ATC). - 1. E' istituita la Commissione regionale di controllo sull'attivita' degli ATC, composta dal responsabile o suo delegato dell'ufficio regionale competente in materia di gare e contratti, che la presiede, dal responsabile, o suo delegato, dell'ufficio regionale competente in materia di attivita' faunistico venatoria, che svolge le funzioni di segretario, e dai responsabili, o loro delegati, degli uffici provinciali competenti in materia di attivita' faunistico venatoria. 2. La Commissione esercita il controllo sull'attivita' degli ATC e, in particolare, sulle acquisizioni di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli stessi. 3. A tal fine ciascun ATC e' tenuto a comunicare preventivamente alla commissione gli atti con i quali intende procedere alle acquisizioni di cui al comma 2. 4. La Commissione puo' esprimere il proprio parere motivato sulla rispondenza di tali atti alle finalita' istituzionali degli ATC e alla normativa vigente, anche ai sensi dell'art. 11-sexies. 5. Con il regolamento di cui all'art. 11, comma 10, sono precisate le modalita' di funzionamento operativo della Commissione.».