(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Agruzzo n. 147 del
                          30 dicembre 2014) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione  come  modificato  dalla  Legge
Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; 
  Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale; 
  Visto il verbale del Consiglio regionale n. 15/1  del  16  dicembre
2014; 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
      Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 18/2001 
 
  1. L'art. 1 della legge regionale 9 maggio 2001, n.  18  (Consiglio
regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e' sostituito dal
seguente: 
  «Art. 1. (Funzioni).  -  1.  Il  Consiglio  regionale  esercita  le
funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle
leggi  in  piena  autonomia,   secondo   i   principi   generali   di
organizzazione e di funzionamento delle assemblee parlamentari, anche
attraverso il confronto con le autonomie locali, le forze  sociali  e
gli altri soggetti della realta' socio-economica regionale. 
  2. Il Consiglio  regionale  esercita  in  particolare  le  seguenti
funzioni: 
  a) di rappresentanza della comunita' abruzzese; 
  b) legislativa e regolamentare e  di  monitoraggio  sull'attuazione
della produzione normativa; 
  c) di indirizzo politico e programmazione; 
  d)  ispettiva,  di  controllo,  monitoraggio  e   valutazione   dei
risultati delle politiche regionali; 
  e) di promozione dei diritti e dei principi statutari e di verifica
del loro stato di attuazione; 
  f) di promozione di iniziative volte a valorizzare  ed  incentivare
il paesaggio, l'ambiente ed il  patrimonio  storico,  architettonico,
culturale, rurale e montano abruzzese; 
  g) di promozione della partecipazione dei  cittadini  all'attivita'
del Consiglio regionale; 
  h) di informazione e comunicazione istituzionale. 
  3. Il Consiglio regionale, per l'esercizio delle proprie  funzioni,
con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza: 
  a) partecipa ad organismi nazionali, europei  e  internazionali  di
rappresentanza e di collaborazione tra assemblee  legislative  e  tra
regioni; 
  b) collabora in ambito nazionale, europeo ed internazionale con  le
altre  assemblee  elettive,  nonche'  con  istituti  universitari   e
scientifici; 
  c) costituisce associazioni e fondazioni o vi aderisce, nei casi  e
con le modalita' previste dalla legge; 
  d) collabora con le autonomie locali per l'attuazione di iniziative
di interesse della comunita' abruzzese».