(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Agruzzo n. 147 del 30 dicembre 2014) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale; Visto il verbale del Consiglio regionale n. 15/1 del 16 dicembre 2014; Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 18/2001 1. L'art. 1 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e' sostituito dal seguente: «Art. 1. (Funzioni). - 1. Il Consiglio regionale esercita le funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi in piena autonomia, secondo i principi generali di organizzazione e di funzionamento delle assemblee parlamentari, anche attraverso il confronto con le autonomie locali, le forze sociali e gli altri soggetti della realta' socio-economica regionale. 2. Il Consiglio regionale esercita in particolare le seguenti funzioni: a) di rappresentanza della comunita' abruzzese; b) legislativa e regolamentare e di monitoraggio sull'attuazione della produzione normativa; c) di indirizzo politico e programmazione; d) ispettiva, di controllo, monitoraggio e valutazione dei risultati delle politiche regionali; e) di promozione dei diritti e dei principi statutari e di verifica del loro stato di attuazione; f) di promozione di iniziative volte a valorizzare ed incentivare il paesaggio, l'ambiente ed il patrimonio storico, architettonico, culturale, rurale e montano abruzzese; g) di promozione della partecipazione dei cittadini all'attivita' del Consiglio regionale; h) di informazione e comunicazione istituzionale. 3. Il Consiglio regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza: a) partecipa ad organismi nazionali, europei e internazionali di rappresentanza e di collaborazione tra assemblee legislative e tra regioni; b) collabora in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre assemblee elettive, nonche' con istituti universitari e scientifici; c) costituisce associazioni e fondazioni o vi aderisce, nei casi e con le modalita' previste dalla legge; d) collabora con le autonomie locali per l'attuazione di iniziative di interesse della comunita' abruzzese».