Art. 2 Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2001 1. L'art. 2 della legge regionale n. 18/2001 e' sostituito dal seguente: «Art. 2. (Autonomia). - 1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle proprie funzioni e di consentire la massima ampiezza all'esercizio della rappresentanza democratica, il Consiglio regionale ha, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, autonomia funzionale, organizzativa, di bilancio, contabile, amministrativa, contrattuale, di uso del patrimonio assegnato. 2. L'autonomia del Consiglio regionale e' disciplinata ed esercitata secondo i principi di legalita', di imparzialita', di trasparenza, di economicita', di orientamento al risultato, per la tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini ed in attuazione dei principi di coordinamento di finanza pubblica di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche».