Art. 2 
 
      Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2001 
 
  1. L'art. 2 della legge regionale  n.  18/2001  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 2.  (Autonomia).  -  1.  Al  fine  di  assicurare  l'efficace
svolgimento  delle  proprie  funzioni  e  di  consentire  la  massima
ampiezza all'esercizio della rappresentanza democratica, il Consiglio
regionale  ha,  ai  sensi  dell'art.  20  dello  Statuto,   autonomia
funzionale, organizzativa, di  bilancio,  contabile,  amministrativa,
contrattuale, di uso del patrimonio assegnato. 
  2.  L'autonomia  del  Consiglio  regionale   e'   disciplinata   ed
esercitata secondo i principi  di  legalita',  di  imparzialita',  di
trasparenza, di economicita', di orientamento al  risultato,  per  la
tutela degli interessi pubblici e dei diritti  dei  cittadini  ed  in
attuazione dei principi di coordinamento di finanza pubblica  di  cui
al decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42)  e
successive modifiche».