Art. 3 Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2001 1. L'art. 3 della legge regionale n. 18/2001 e' sostituito dal seguente: «Art. 3. (Autonomia di bilancio e contabile). - 1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo. 2. Il bilancio annuale di previsione, al quale e' allegato il bilancio pluriennale, e' formulato sulla base del piano programmatico-strategico annuale e pluriennale. Nel rendiconto sono raffigurati i risultati finali della gestione del bilancio del Consiglio regionale. 3. Il Consiglio regionale amministra in modo autonomo le proprie risorse finanziarie».