Art. 3 
 
      Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2001 
 
  1. L'art. 3 della legge regionale  n.  18/2001  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 3. (Autonomia di bilancio e contabile). - 1. Per  l'esercizio
delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio
autonomo. 
  2. Il bilancio annuale di  previsione,  al  quale  e'  allegato  il
bilancio   pluriennale,   e'   formulato   sulla   base   del   piano
programmatico-strategico annuale e pluriennale. Nel  rendiconto  sono
raffigurati i  risultati  finali  della  gestione  del  bilancio  del
Consiglio regionale. 
  3. Il Consiglio regionale amministra in modo  autonomo  le  proprie
risorse finanziarie».