Art. 7 
 
         Vincolo di destinazione del Fondo sociale regionale 
 
  1.  Le  risorse  del  Fondo  sociale   regionale   sono   vincolate
all'attuazione di quanto previsto negli atti di programmazione per le
politiche sociali vigenti per tempo. 
  2. Nell'ambito dell'inderogabile vincolo di  cui  al  comma  1,  le
risorse devono essere destinate, con  priorita',  alla  remunerazione
dei servizi  resi  in  favore  dei  cittadini  aventi  diritto  dalle
organizzazioni affidatarie  dei  medesimi,  in  forza  di  contratti,
convenzioni e atti equivalenti.