Art. 7 Vincolo di destinazione del Fondo sociale regionale 1. Le risorse del Fondo sociale regionale sono vincolate all'attuazione di quanto previsto negli atti di programmazione per le politiche sociali vigenti per tempo. 2. Nell'ambito dell'inderogabile vincolo di cui al comma 1, le risorse devono essere destinate, con priorita', alla remunerazione dei servizi resi in favore dei cittadini aventi diritto dalle organizzazioni affidatarie dei medesimi, in forza di contratti, convenzioni e atti equivalenti.