Art. 10 Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 8/2006 1. L'art. 9 della l.r. 8/2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 9. (Legge europea regionale) - 1. La Regione, nelle materie di propria competenza, da' tempestiva attuazione alle direttive europee, alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea. A tal fine, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, verifica lo stato di conformita' dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e ne trasmette le risultanze, entro il 15 gennaio dell'anno successivo, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, a seguito della verifica dello stato di conformita' di cui al comma 1, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea»; il titolo e' completato dal numero identificativo delle direttive recepite e dall'indicazione «Legge europea regionale», seguita dall'anno di riferimento. 3. Nella relazione illustrativa al disegno di legge europea regionale, la Giunta regionale: a) riferisce in merito allo stato di conformita' dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e alle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione; b) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da eseguirsi in via amministrativa».