Art. 10 
 
             Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 8/2006 
 
  1. L'art. 9 della l.r. 8/2006 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 9. (Legge europea regionale) - 1. La Regione, nelle materie
di propria  competenza,  da'  tempestiva  attuazione  alle  direttive
europee, alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e
agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea. A  tal
fine, la Giunta  regionale,  entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,
verifica  lo  stato  di  conformita'  dell'ordinamento  regionale  al
diritto dell'Unione europea e ne trasmette le risultanze, entro il 15
gennaio  dell'anno  successivo,  al  Dipartimento  per  le  politiche
europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale,  a  seguito
della verifica dello stato di conformita' di cui al comma 1, presenta
al Consiglio regionale un disegno di legge recante «Disposizioni  per
l'adempimento   degli   obblighi   della   Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste   derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia
all'Unione   europea»;   il   titolo   e'   completato   dal   numero
identificativo delle direttive  recepite  e  dall'indicazione  «Legge
europea regionale», seguita dall'anno di riferimento. 
  3.  Nella  relazione  illustrativa  al  disegno  di  legge  europea
regionale, la Giunta regionale: 
    a) riferisce in merito allo stato di conformita' dell'ordinamento
regionale al diritto dell'Unione europea e alle  eventuali  procedure
di infrazione a carico dello Stato in  conseguenza  di  inadempimenti
della Regione; 
    b) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite
o da eseguirsi in via amministrativa».