Art. 14 
 
      Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 
 
  1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 29 della  legge  regionale
27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della  fauna
selvatica e per la disciplina dell'attivita' venatoria), e' aggiunto,
in fine, il seguente  periodo:  «Per  la  caccia  di  selezione  agli
ungulati, il caricatore deve essere adattato in modo da non contenere
piu' di due colpi». 
  2. Dopo la lettera s) del comma 1 dell'art. 46 della 1.r.  64/1994,
e' aggiunta la seguente: 
  «s-bis) utilizzo  dei  mezzi  di  caccia  privi  degli  adeguamenti
tecnici previsti dall'art. 29, comma 1, lettera e):  da  €  320  a  €
1920».