Art. 14 Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attivita' venatoria), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la caccia di selezione agli ungulati, il caricatore deve essere adattato in modo da non contenere piu' di due colpi». 2. Dopo la lettera s) del comma 1 dell'art. 46 della 1.r. 64/1994, e' aggiunta la seguente: «s-bis) utilizzo dei mezzi di caccia privi degli adeguamenti tecnici previsti dall'art. 29, comma 1, lettera e): da € 320 a € 1920».