Art. 15 Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 1. L'ultimo periodo della lettera d-bis) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), e' soppresso. 2. Al comma 1 dell'art. 3 della l.r. 1/2003, le parole: «In ossequio agli articoli 49 e 50 del Trattato istitutivo della Comunita' europea» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)». 3. All'art. 7 della l.r. 1/2003, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «Coloro che» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dai comuni 4-bis e 4-ter, coloro che»; b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica conseguita in altre Regioni o Province autonome consente, previa richiesta alla stmttura competente da parte del soggetto interessato, l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1»; c) dopo il comma 4-bis, introdotto dalla lettera b) del presente comma, e' inserito il seguente: «4-ter. Coloro che, in possesso del titolo professionale di guida turistica conseguito in Stati membri dell'UE, diversi dall'Italia, intendono ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1, ne fanno richiesta alla struttura competente che provvede ai sensi del decreto legislativo n. 206/2007». 4. Le parole: «e di ciclismo fuoristrada», ovunque ricorrano nella l.r. 1/2003, sono soppresse. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Aosta, 5 agosto 2014 ROLLANDIN