Art. 15 
 
      Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 
 
  1. L'ultimo periodo della lettera d-bis) del comma  1  dell'art.  2
della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento  delle
professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida
escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo  equestre
e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada.  Abrogazione
delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24  dicembre  1996,  n.
42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio  1993,  n.  33  e  7
marzo 1997, n. 7), e' soppresso. 
  2. Al comma 1  dell'art.  3  della  l.r.  1/2003,  le  parole:  «In
ossequio  agli  articoli  49  e  50  del  Trattato  istitutivo  della
Comunita' europea» sono sostituite dalle  seguenti:  «Fermo  restando
quanto previsto dal titolo II  del  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206  (Attuazione  della  direttiva  2005/36/CE  relativa  al
riconoscimento  delle   qualifiche   professionali,   nonche'   della
direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive  sulla  libera
circolazione delle persone a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e
Romania)». 
  3. All'art.  7  della  l.r.  1/2003,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole:  «Coloro  che»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fatto salvo quanto previsto  dai  comuni  4-bis  e  4-ter,
coloro che»; 
    b)  dopo  il  comma  4   e'   inserito   il   seguente:   «4-bis.
L'abilitazione all'esercizio della  professione  di  guida  turistica
conseguita in altre Regioni  o  Province  autonome  consente,  previa
richiesta alla stmttura competente da parte del soggetto interessato,
l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1»; 
    c) dopo il comma 4-bis, introdotto dalla lettera b) del  presente
comma, e' inserito il seguente: «4-ter. Coloro che, in  possesso  del
titolo professionale di guida turistica conseguito  in  Stati  membri
dell'UE, diversi dall'Italia, intendono  ottenere  il  riconoscimento
della qualifica ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma
1, ne fanno richiesta alla struttura competente che provvede ai sensi
del decreto legislativo n. 206/2007». 
  4. Le parole: «e di ciclismo fuoristrada», ovunque ricorrano  nella
l.r. 1/2003, sono soppresse. 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste. 
 
    Aosta, 5 agosto 2014 
 
                              ROLLANDIN