Art. 7 
 
            Sostituzione dell'art. 8 de la l.r. n. 8/2006 
 
  1. L'art. 8 della l.r. 8/2006 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 8. (Partecipazione della Regione alla formazione degli atti
normativi  dell'Unione  europea)  -  1.  Nelle  materie  di   propria
competenza, la Regione  concorre  alla  definizione  della  posizione
italiana riguardo alla formazione degli  atti  normativi  dell'Unione
europea, con le seguenti modalita': 
      a) partecipando, nell'ambito  delle  delegazioni  del  Governo,
alle attivita' del Consiglio dell'Unione  europea  e  dei  gruppi  di
lavoro e dei comitati  tecnici  del  Consiglio  e  della  Commissione
europea,  secondo  le  modalita'  stabilite  dall'art.  5  della   l.
131/2003; 
      b)  partecipando  al  dialogo  politico  con   le   istituzioni
dell'Unione europea, mediante trasmissione di osservazioni e proposte
alle Camere; 
      c)  partecipando  alle  sessioni   europee   della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di  Bolzano  e  chiedendone,  se  del  caso,  la
convocazione per l'esame di  progetti  di  atti  dell'Unione  europea
riguardanti materie attribuite alla competenza legislativa regionale; 
      d) partecipando ai gruppi di lavoro istituiti  nell'ambito  del
Comitato  tecnico  di  valutazione  di  cui  si  avvale  il  Comitato
interministeriale per gli affari europei (CIAE)  di  cui  all'art.  2
della l. 234/2012. 
  2. Nelle materie di competenza regionale, la Giunta regionale e  il
Consiglio regionale possono formulare osservazioni  sui  progetti  di
atti dell'Unione europea, sugli atti  preordinati  alla  formulazione
degli stessi e  sulle  loro  modificazioni.  Tali  osservazioni  sono
trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro  per
gli affari europei, dandone contestuale  comunicazione  alle  Camere,
alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di  Trento  e
di  Bolzano  e  alla  Conferenza  dei  Presidenti   delle   assemblee
legislative delle Regioni e delle Province autonome. 
  3. Nei casi di cui al comma 2, al  fine  della  formazione  di  una
posizione comune  a  livello  regionale,  la  Giunta  regionale  puo'
proporre al Consiglio regionale  una  deliberazione  in  merito  alla
posizione della Regione,  da  adottarsi  entro  quindici  giorni.  In
mancanza della deliberazione consiliare,  la  Giunta  regionale  puo'
comunque  procedere  all'esercizio   delle   proprie   competenze   e
attivita'. 
  4. La Giunta regionale e il Consiglio regionale  disciplinano,  con
propri atti,  ciascuno  per  il  proprio  ambito  di  competenza,  le
modalita' di partecipazione della Regione alle attivita'  di  cui  ai
commi 1, 2 e 3».