Art. 7 Sostituzione dell'art. 8 de la l.r. n. 8/2006 1. L'art. 8 della l.r. 8/2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 8. (Partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea) - 1. Nelle materie di propria competenza, la Regione concorre alla definizione della posizione italiana riguardo alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea, con le seguenti modalita': a) partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attivita' del Consiglio dell'Unione europea e dei gruppi di lavoro e dei comitati tecnici del Consiglio e della Commissione europea, secondo le modalita' stabilite dall'art. 5 della l. 131/2003; b) partecipando al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea, mediante trasmissione di osservazioni e proposte alle Camere; c) partecipando alle sessioni europee della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e chiedendone, se del caso, la convocazione per l'esame di progetti di atti dell'Unione europea riguardanti materie attribuite alla competenza legislativa regionale; d) partecipando ai gruppi di lavoro istituiti nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione di cui si avvale il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) di cui all'art. 2 della l. 234/2012. 2. Nelle materie di competenza regionale, la Giunta regionale e il Consiglio regionale possono formulare osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modificazioni. Tali osservazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. 3. Nei casi di cui al comma 2, al fine della formazione di una posizione comune a livello regionale, la Giunta regionale puo' proporre al Consiglio regionale una deliberazione in merito alla posizione della Regione, da adottarsi entro quindici giorni. In mancanza della deliberazione consiliare, la Giunta regionale puo' comunque procedere all'esercizio delle proprie competenze e attivita'. 4. La Giunta regionale e il Consiglio regionale disciplinano, con propri atti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, le modalita' di partecipazione della Regione alle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3».