Art. 9 Inserimento dell'art. 8-ter alla l.r. 8/2006 1. Dopo l'art. 8-bis della l.r. 8/2006, introdotto dall'art. 8 della presente legge, e' inserito il seguente: «Art. 8-ter. (Designazione di rappresentanti presso il Comitato delle Regioni) - 1. Ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea dei membri titolari e supplenti del Comitato delle Regioni, la Giunta regionale e il Consiglio regionale provvedono alle relative designazioni, rispettivamente, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome».