Art. 9 
 
            Inserimento dell'art. 8-ter alla l.r. 8/2006 
 
  1. Dopo l'art. 8-bis della  l.r.  8/2006,  introdotto  dall'art.  8
della presente legge, e' inserito il seguente: 
    «Art. 8-ter. (Designazione di rappresentanti presso  il  Comitato
delle Regioni) - 1. Ai fini della proposta al  Consiglio  dell'Unione
europea dei membri titolari e supplenti del Comitato  delle  Regioni,
la Giunta regionale e il Consiglio regionale provvedono alle relative
designazioni, rispettivamente, alla Conferenza delle Regioni e  delle
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  alla  Conferenza  dei
Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province
autonome».