Art. 10 
 
                      Sostituzione dell'art. 8 
 
  1. L'art. 8 della legge regionale  n.  20/1999  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 8 (Titolo abilitativo per l'esercizio dell'attivita' di  tipo
B). -  1.  Per  l'esercizio  dell'attivita'  di  tipo  B,  annuale  o
stagionale, e' necessaria la presentazione della SCIA di cui all'art.
22 della legge regionale n. 19/2007 al comune nel  quale  si  intende
avviare l'attivita'. 
  2.  Il  titolo  abilitativo  per  l'attivita'  di  tipo  B,   oltre
all'esercizio dell'attivita' in forma itinerante, consente: 
  a) la partecipazione alle  fiere,  anche  nell'ambito  delle  altre
regioni del territorio statale; 
  b) limitatamente ai posteggi non assegnati o  provvisoriamente  non
occupati, l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati; 
  c) la vendita al domicilio del consumatore, come definito  all'art.
28, comma 4, del decreto legislativo n. 114/1998, nonche' nei  locali
ove questi si trovi per motivi di lavoro,  di  studio,  di  cura,  di
intrattenimento o svago. 
  3. L'esercizio  del  commercio  in  forma  itinerante  permette  di
effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela. 
  4. Il subingresso nell'esercizio dell'attivita' di tipo B, a  causa
del trasferimento della proprieta' dell'azienda o della sua gestione,
per atto tra vivi o a causa di morte, e' soggetto alla  presentazione
della SCIA di cui all'art. 22 della legge  regionale  n.  19/2007  al
comune nel quale si intende avviare l'attivita'.  In  tali  casi,  si
applica quanto disposto all'art. 7, commi 2 e 3.».