Art. 10 Sostituzione dell'art. 8 1. L'art. 8 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Titolo abilitativo per l'esercizio dell'attivita' di tipo B). - 1. Per l'esercizio dell'attivita' di tipo B, annuale o stagionale, e' necessaria la presentazione della SCIA di cui all'art. 22 della legge regionale n. 19/2007 al comune nel quale si intende avviare l'attivita'. 2. Il titolo abilitativo per l'attivita' di tipo B, oltre all'esercizio dell'attivita' in forma itinerante, consente: a) la partecipazione alle fiere, anche nell'ambito delle altre regioni del territorio statale; b) limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati; c) la vendita al domicilio del consumatore, come definito all'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 114/1998, nonche' nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. 3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela. 4. Il subingresso nell'esercizio dell'attivita' di tipo B, a causa del trasferimento della proprieta' dell'azienda o della sua gestione, per atto tra vivi o a causa di morte, e' soggetto alla presentazione della SCIA di cui all'art. 22 della legge regionale n. 19/2007 al comune nel quale si intende avviare l'attivita'. In tali casi, si applica quanto disposto all'art. 7, commi 2 e 3.».