Art. 11 
 
                    Modificazioni all'art. 8-bis 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 8-bis della legge regionale n.  20/1999  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. L'efficacia dei titoli abilitativi di cui agli articoli 5 e  8,
anche se  rilasciati  ad  imprese  individuali  senza  coadiuvanti  e
dipendenti,  e'   annualmente   subordinata   alla   verifica   della
sussistenza  e  validita'  del   Documento   unico   di   regolarita'
contributiva (DURC) di cui all'art. 1, comma  1176,  della  legge  n.
296/2006,  o  di  altro  certificato  di   regolarita'   contributiva
rilasciato dagli enti preposti, nonche' alla verifica della  regolare
presentazione della dichiarazione dei redditi  dell'impresa  riferita
al penultimo anno d'imposta. Il titolo abilitativo e', in ogni  caso,
ritenuto valido anche per i soggetti che hanno  ottenuto  dagli  enti
preposti la rateizzazione del debito contributivo.». 
  2. All'alinea del comma 2 dell'art. 8-bis della legge regionale  n.
20/1999, le parole «sentite le  organizzazioni  piu'  rappresentative
dei consumatori e delle imprese del commercio» sono sostituite  dalle
seguenti: «sentite le organizzazioni dei consumatori e delle  imprese
del commercio piu' rappresentative a livello regionale». 
  3. Alla  lettera  b)  del  comma  2  dell'art.  8-bis  della  legge
regionale  n.  20/1999,  le  parole:  «,  anche   avvalendosi   della
collaborazione gratuita delle associazioni di categoria  riconosciute
dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,» sono soppresse.