Art. 11 Modificazioni all'art. 8-bis 1. Il comma 1 dell'art. 8-bis della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente: «1. L'efficacia dei titoli abilitativi di cui agli articoli 5 e 8, anche se rilasciati ad imprese individuali senza coadiuvanti e dipendenti, e' annualmente subordinata alla verifica della sussistenza e validita' del Documento unico di regolarita' contributiva (DURC) di cui all'art. 1, comma 1176, della legge n. 296/2006, o di altro certificato di regolarita' contributiva rilasciato dagli enti preposti, nonche' alla verifica della regolare presentazione della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita al penultimo anno d'imposta. Il titolo abilitativo e', in ogni caso, ritenuto valido anche per i soggetti che hanno ottenuto dagli enti preposti la rateizzazione del debito contributivo.». 2. All'alinea del comma 2 dell'art. 8-bis della legge regionale n. 20/1999, le parole «sentite le organizzazioni piu' rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio piu' rappresentative a livello regionale». 3. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 8-bis della legge regionale n. 20/1999, le parole: «, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,» sono soppresse.