Art. 13 
 
                     Inserimento dell'art. 9-bis 
 
  1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 20/1999, come  sostituito
dall'art. 12, e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-bis (Comunicazione della cessazione dell'attivita').  -  1.
La cessazione di una  delle  attivita'  disciplinate  dalla  presente
legge e' comunicata al comune  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
cessazione definitiva.».