Art. 13 Inserimento dell'art. 9-bis 1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 20/1999, come sostituito dall'art. 12, e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Comunicazione della cessazione dell'attivita'). - 1. La cessazione di una delle attivita' disciplinate dalla presente legge e' comunicata al comune entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva.».