Art. 14 
 
                     Inserimento dell'art. 9-ter 
 
  1. Dopo l'art. 9-bis della legge  regionale  n.  20/1999,  inserito
dall'art. 13, e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-ter (Verifica della SCIA).  -  1.  Nei  casi  di  cui  agli
articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, il  comune,  entro
sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA,  verifica  la
sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti  di  legge  richiesti,
procedendo, se del caso, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della  legge
regionale n. 19/2007. 
  2.  Ogni  variazione  relativa  a  stati,   fatti,   condizioni   e
titolarita' indicati nella SCIA, e' comunicata, entro  trenta  giorni
dal suo verificarsi, al comune, che provvede con le modalita' di  cui
al comma 1.».