Art. 14 Inserimento dell'art. 9-ter 1. Dopo l'art. 9-bis della legge regionale n. 20/1999, inserito dall'art. 13, e' inserito il seguente: «Art. 9-ter (Verifica della SCIA). - 1. Nei casi di cui agli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, il comune, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, procedendo, se del caso, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge regionale n. 19/2007. 2. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarita' indicati nella SCIA, e' comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, al comune, che provvede con le modalita' di cui al comma 1.».