Art. 15 Inserimento dell'art. 9-quater 1. Dopo l'art. 9-ter della legge regionale n. 20/1999, inserito dall'art. 14, e' inserito il seguente: «Art. 9-quater (Sanzioni amministrative). - 1. Nei casi di cui agli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, chiunque eserciti l'attivita' di commercio su aree pubbliche senza aver presentato la SCIA e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione. 2. Nei casi di cui agli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, chiunque eserciti l'attivita' di commercio su aree pubbliche in violazione dell'art. 9-ter, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000. 3. Chiunque eserciti l'attivita' di commercio su aree pubbliche senza il titolo abilitativo di cui all'art. 5, comma 1, o fuori dal territorio previsto dal medesimo titolo abilitativo, nonche', senza il preventivo assenso o permesso di cui agli articoli 1, comma 2-ter, e 17, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 2.500 a euro 15.000 e alla confisca dell'attrezzatura e della merce. 4. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche dalle deliberazioni comunali, di cui all'art. 11, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000. 5. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 6. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, il comune provvede all'applicazione delle relative sanzioni secondo le modalita' stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ed introita i relativi proventi.».