Art. 15 
 
                   Inserimento dell'art. 9-quater 
 
  1. Dopo l'art. 9-ter della legge  regionale  n.  20/1999,  inserito
dall'art. 14, e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-quater (Sanzioni amministrative). - 1. Nei casi di cui agli
articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, chiunque  eserciti
l'attivita' di commercio su aree pubbliche senza aver  presentato  la
SCIA  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa   pecuniaria   del
pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In  caso
di dichiarazioni mendaci o  di  false  attestazioni,  si  applica  la
stessa sanzione. 
  2. Nei casi di cui agli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi
1 e 4, chiunque eserciti l'attivita' di commercio su  aree  pubbliche
in violazione dell'art. 9-ter, comma 2,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una  somma  di  denaro  da
euro 800 a euro 3.000. 
  3. Chiunque eserciti l'attivita' di  commercio  su  aree  pubbliche
senza il titolo abilitativo di cui all'art. 5, comma 1, o  fuori  dal
territorio previsto dal medesimo titolo abilitativo,  nonche',  senza
il preventivo assenso o permesso di cui agli articoli 1, comma 2-ter,
e 17, comma 1, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria
del pagamento di una somma di denaro da euro 2.500 a  euro  15.000  e
alla confisca dell'attrezzatura e della merce. 
  4.  Chiunque  violi  le  limitazioni  e  i  divieti  stabiliti  per
l'esercizio dell'attivita'  di  commercio  su  aree  pubbliche  dalle
deliberazioni comunali, di cui all'art. 11, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una  somma  di  denaro  da
euro 500 a euro 3.000. 
  5. In caso di recidiva, le sanzioni di  cui  al  presente  articolo
sono raddoppiate. La recidiva si verifica qualora sia stata  commessa
la stessa violazione per due  volte  in  un  anno,  anche  se  si  e'
proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 
  6. In caso di accertamento delle  violazioni  di  cui  al  presente
articolo, il comune provvede all'applicazione delle relative sanzioni
secondo le modalita' stabilite dalla legge 24 novembre 1981,  n.  689
(Modifiche al sistema penale), ed introita i relativi proventi.».