Art. 16 
 
                      Modificazioni all'art. 10 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge  regionale  n.  20/1999,  le
parole: «acquisito il parere delle rappresentanze degli  enti  locali
ed operata la consultazione delle organizzazioni  dei  consumatori  e
delle imprese del commercio maggiormente  rappresentative  a  livello
regionale» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le organizzazioni
dei consumatori e delle imprese del commercio piu' rappresentative  a
livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente  degli  enti
locali». 
  2. Al comma 6 dell'art. 10 della legge  regionale  n.  20/1999,  le
parole: «delle nuove autorizzazioni» sono sostituite dalle  seguenti:
«dei nuovi titoli abilitativi». 
  3. Ai commi 7 e 9 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/1999, le
parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».