Art. 16 Modificazioni all'art. 10 1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «acquisito il parere delle rappresentanze degli enti locali ed operata la consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio piu' rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali». 2. Al comma 6 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «delle nuove autorizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei nuovi titoli abilitativi». 3. Ai commi 7 e 9 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».