Art. 17 
 
                      Modificazioni all'art. 11 
 
  1. Al  primo  capoverso  del  comma  1  dell'art.  11  della  legge
regionale  n.  20/1999,  le  parole:   «sentite   le   organizzazioni
maggiormente rappresentative  a  livello  locale  o,  in  assenza,  a
livello regionale dei consumatori e delle imprese del commercio» sono
sostituite dalle seguenti: «sentite le organizzazioni dei consumatori
e  delle  imprese  del  commercio  piu'  rappresentative  a   livello
regionale». 
  2. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 11 della  legge  regionale
n. 20/1999, le parole: «i produttori agricoli di cui  alla  legge  n.
59/1963» sono sostituite dalle seguenti: «gli  imprenditori  agricoli
di cui al decreto legislativo n. 228/2001». 
  3. Dopo la  lettera  k)  del  comma  1  dell'art.  11  della  legge
regionale n. 20/1999 e' inserita la seguente: 
    «k-bis)  i  criteri  e  le  modalita'  di  rilascio   di   titoli
abilitativi  a  favore  di  soggetti  iscritti  nel  Registro   delle
imprese;». 
  4. Dopo la lettera k-bis) del comma  1  dell'art.  11  della  legge
regionale n. 20/1999 introdotta dal comma 3, e' inserita la seguente: 
    «k-ter)  i  criteri  e  le  modalita'  di  rilascio   di   titoli
abilitativi  per  la  partecipazione  a  eventi  in  cui   i   comuni
beneficiano di sponsorizzazioni da parte di soggetti terzi;». 
  5. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 11 della  legge  regionale
n.  20/1999,  le   parole:   «,   anche   attraverso   l'introduzione
dell'obbligo di indicazione dei prezzi in euro,» sono soppresse. 
  6. Al comma 3 dell'art. 11 della legge  regionale  n.  20/1999,  le
parole: «sentite le  organizzazioni  maggiormente  rappresentative  a
livello locale o, in assenza, a livello regionale delle  imprese  del
commercio» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le organizzazioni
delle  imprese  del  commercio   piu'   rappresentative   a   livello
regionale». 
  7. All'alinea del comma 4 dell'art. 11  della  legge  regionale  n.
20/1999,  prima  delle  parole:  «L'esercizio  del  commercio»   sono
inserite le seguenti: «Fatta eccezione per le attivita' temporanee di
cui all'art. 2, comma 1, lettera m),». 
  8. Al comma 6 dell'art. 11 della legge  regionale  n.  20/1999,  le
parole: «Aziende  di  promozione  turistica»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'Office regional du  tourisme  -  Ufficio  regionale  del
turismo di cui alla legge regionale  26  maggio  2009,  n.  9  (Nuove
disposizioni  in   materia   di   organizzazione   dei   servizi   di
informazione, accoglienza  ed  assistenza  turistica  ed  istituzione
dell'Office regional du tourisme - Ufficio regionale del turismo)».