Art. 17 Modificazioni all'art. 11 1. Al primo capoverso del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza, a livello regionale dei consumatori e delle imprese del commercio» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio piu' rappresentative a livello regionale». 2. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «i produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963» sono sostituite dalle seguenti: «gli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo n. 228/2001». 3. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/1999 e' inserita la seguente: «k-bis) i criteri e le modalita' di rilascio di titoli abilitativi a favore di soggetti iscritti nel Registro delle imprese;». 4. Dopo la lettera k-bis) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/1999 introdotta dal comma 3, e' inserita la seguente: «k-ter) i criteri e le modalita' di rilascio di titoli abilitativi per la partecipazione a eventi in cui i comuni beneficiano di sponsorizzazioni da parte di soggetti terzi;». 5. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «, anche attraverso l'introduzione dell'obbligo di indicazione dei prezzi in euro,» sono soppresse. 6. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza, a livello regionale delle imprese del commercio» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le organizzazioni delle imprese del commercio piu' rappresentative a livello regionale». 7. All'alinea del comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/1999, prima delle parole: «L'esercizio del commercio» sono inserite le seguenti: «Fatta eccezione per le attivita' temporanee di cui all'art. 2, comma 1, lettera m),». 8. Al comma 6 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «Aziende di promozione turistica» sono sostituite dalle seguenti: «l'Office regional du tourisme - Ufficio regionale del turismo di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office regional du tourisme - Ufficio regionale del turismo)».