Art. 18 
 
                    Modificazioni all'art. 11-bis 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 11-bis della legge  regionale  n.  20/1999,
dopo le parole:  «tre  mostre-mercato  all'anno,»  sono  inserite  le
seguenti: «ognuna di durata non superiore a due giorni consecutivi,». 
  2. Al comma 4 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/1999, le
parole: «richieste le autorizzazioni» sono sostituite dalle seguenti:
«richiesti i titoli abilitativi». 
  3. Dopo il comma 4 dell'art. 11-bis, come modificato dal  comma  2,
e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  Per  poter  partecipare  alle  mostre-mercato  di  cui  al
presente articolo, il venditore non professionale  presenta  apposita
domanda al comune nel quale si intende avviare l'attivita' contenente
una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 30  e  31
della legge regionale  n.  19/2007,  riportante  le  generalita',  la
residenza e lo stato di famiglia, nonche' la condizione di  venditore
non professionale.». 
  4. Dopo il comma 4-bis dell'art. 11-bis, inserito dal comma  3,  e'
inserito il seguente: 
  «4-ter. Il comune nel quale il venditore non professionale  intende
avviare l'attivita', entro trenta giorni dalla data di  presentazione
della domanda, rilascia ad ogni singolo venditore  non  professionale
un permesso di partecipazione, valido fino al  31  dicembre  di  ogni
anno, conforme ad apposito modello adottato dal Consiglio  permanente
degli enti locali.». 
  5. Il comma 5 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/1999  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. I soggetti di cui al comma 2 che intendono partecipare  ad  una
mostra-mercato devono presentare apposita domanda al comune  nel  cui
territorio si svolge contenente: 
  a)  l'indicazione  della  manifestazione   alla   quale   intendono
partecipare nonche' le date di svolgimento della stessa; 
  b) la richiesta di assegnazione del posteggio; 
  c) il permesso di cui al comma 4-ter per l'apposita vidimazione  da
parte dell'ufficio comunale competente finalizzata al rispetto  della
prescrizione di cui al comma 2.». 
  6. Il comma 6 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/1999  e'
sostituito dal seguente: 
  «6. Qualora nel  corso  della  mostra-mercato  si  accerti  che  il
venditore  non  professionale   e'   sprovvisto   del   permesso   di
partecipazione di cui al comma 4-ter, e' in possesso di  un  permesso
irregolare, ovvero nei casi di violazione della prescrizione  di  cui
al comma 3, gli incaricati del comune allontanano il  medesimo  dalla
manifestazione e comunicano al comune  nel  quale  il  venditore  non
professionale ha avviato l'attivita' il nominativo e le irregolarita'
riscontrate.». 
  7. Il comma 7 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/1999  e'
sostituito dal seguente: 
  «7. Al venditore non  professionale  nei  confronti  del  quale  e'
accertata la falsita' delle dichiarazioni di cui al comma 4-bis o una
delle irregolarita' di cui al comma 6, fatte salve le responsabilita'
penali, e' interdetta la partecipazione  a  tutte  le  mostre-mercato
svolte nel territorio regionale, per la durata di anni tre successivi
a quello dell'accertamento, da disporre  con  apposito  provvedimento
del comune nel  quale  il  venditore  non  professionale  ha  avviato
l'attivita'.».