Art. 18 Modificazioni all'art. 11-bis 1. Al comma 1 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/1999, dopo le parole: «tre mostre-mercato all'anno,» sono inserite le seguenti: «ognuna di durata non superiore a due giorni consecutivi,». 2. Al comma 4 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/1999, le parole: «richieste le autorizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «richiesti i titoli abilitativi». 3. Dopo il comma 4 dell'art. 11-bis, come modificato dal comma 2, e' inserito il seguente: «4-bis. Per poter partecipare alle mostre-mercato di cui al presente articolo, il venditore non professionale presenta apposita domanda al comune nel quale si intende avviare l'attivita' contenente una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale n. 19/2007, riportante le generalita', la residenza e lo stato di famiglia, nonche' la condizione di venditore non professionale.». 4. Dopo il comma 4-bis dell'art. 11-bis, inserito dal comma 3, e' inserito il seguente: «4-ter. Il comune nel quale il venditore non professionale intende avviare l'attivita', entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia ad ogni singolo venditore non professionale un permesso di partecipazione, valido fino al 31 dicembre di ogni anno, conforme ad apposito modello adottato dal Consiglio permanente degli enti locali.». 5. Il comma 5 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente: «5. I soggetti di cui al comma 2 che intendono partecipare ad una mostra-mercato devono presentare apposita domanda al comune nel cui territorio si svolge contenente: a) l'indicazione della manifestazione alla quale intendono partecipare nonche' le date di svolgimento della stessa; b) la richiesta di assegnazione del posteggio; c) il permesso di cui al comma 4-ter per l'apposita vidimazione da parte dell'ufficio comunale competente finalizzata al rispetto della prescrizione di cui al comma 2.». 6. Il comma 6 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente: «6. Qualora nel corso della mostra-mercato si accerti che il venditore non professionale e' sprovvisto del permesso di partecipazione di cui al comma 4-ter, e' in possesso di un permesso irregolare, ovvero nei casi di violazione della prescrizione di cui al comma 3, gli incaricati del comune allontanano il medesimo dalla manifestazione e comunicano al comune nel quale il venditore non professionale ha avviato l'attivita' il nominativo e le irregolarita' riscontrate.». 7. Il comma 7 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente: «7. Al venditore non professionale nei confronti del quale e' accertata la falsita' delle dichiarazioni di cui al comma 4-bis o una delle irregolarita' di cui al comma 6, fatte salve le responsabilita' penali, e' interdetta la partecipazione a tutte le mostre-mercato svolte nel territorio regionale, per la durata di anni tre successivi a quello dell'accertamento, da disporre con apposito provvedimento del comune nel quale il venditore non professionale ha avviato l'attivita'.».