Art. 19 
 
                      Modificazioni all'art. 13 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge  regionale  n.  20/1999,  le
parole: «dell'autorizzazione con  la  quale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del titolo abilitativo con il quale». 
  2. Il comma 2 dell'art. 13 della  legge  regionale  n.  20/1999  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. I comuni, decorso  il  termine  per  l'inoltro  delle  istanze,
redigono  una  graduatoria  formulata  tenendo  conto   dei   criteri
individuati  con  apposita  deliberazione  della   Giunta   regionale
adottata in conformita' a quanto previsto nell'intesa di cui all'art.
70,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n.  59/2010,  sentite   le
organizzazioni dei consumatori e delle  imprese  del  commercio  piu'
rappresentative a livello  regionale  e  d'intesa  con  il  Consiglio
permanente  degli  enti  locali.  Con  la  stessa  deliberazione   e'
stabilito il numero massimo di posteggi assegnabili  ad  un  medesimo
operatore nella stessa area fieristica.».