Art. 19 Modificazioni all'art. 13 1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «dell'autorizzazione con la quale» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo abilitativo con il quale». 2. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente: «2. I comuni, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redigono una graduatoria formulata tenendo conto dei criteri individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale adottata in conformita' a quanto previsto nell'intesa di cui all'art. 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2010, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio piu' rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. Con la stessa deliberazione e' stabilito il numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo operatore nella stessa area fieristica.».