Art. 2 Modificazioni all'art. 2 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, e' sostituita dalla seguente: «a) per attivita' di tipo A, l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio;». 2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, e' sostituita dalla seguente: «b) per attivita' di tipo B, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante;». 3. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «dall'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 71 del decreto legislativo n. 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)». 4. La lettera h) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, e' sostituita dalla seguente: «h) per imprenditori agricoli, i soggetti in possesso del titolo abilitativo di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 228/2001;». 5. Alla lettera j) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, la parola: «autorizzati» e' sostituita dalla seguente: «abilitati». 6. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, come modificata dal comma 5, e' inserita la seguente: «j-bis) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonche' attivita' culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;». 7. Dopo la lettera j-bis) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, inserita dal comma 6, e' inserita la seguente: «j-ter) per fiera sperimentale, la manifestazione commerciale a carattere straordinario, svolta su area pubblica o privata della quale il comune abbia disponibilita', proposta esclusivamente da consorzi o cooperative o associazioni di imprese esercenti il commercio su area pubblica;». 8. Dopo la lettera j-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, inserita dal comma 7, e' inserita la seguente: «j-quater) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, allo sviluppo del commercio equo e solidale nonche' alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;». 9. La lettera k) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituita dalla seguente: «k) per presenza in un mercato o in una fiera, il numero delle volte in cui l'operatore si e' presentato in tale mercato o fiera prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attivita';». 10. La lettera m) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, e' sostituita dalla seguente: «m) per attivita' temporanea, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, ad eccezione degli eventi in cui i comuni beneficiano di sponsorizzazioni da parte di soggetti terzi;».