Art. 2 
 
                      Modificazioni all'art. 2 
 
  1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge  regionale  n.
20/1999, e' sostituita dalla seguente: 
    «a) per attivita' di tipo A, l'esercizio del  commercio  su  aree
pubbliche mediante l'uso di posteggio;». 
  2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge  regionale  n.
20/1999, e' sostituita dalla seguente: 
    «b) per attivita' di tipo B, l'esercizio del  commercio  su  aree
pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante;». 
  3. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n.
20/1999, le parole: «dall'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 71 del decreto legislativo
n. 26 marzo 2010,  n.  59  (Attuazione  della  direttiva  2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno)». 
  4. La lettera h) del comma 1 dell'art. 2 della legge  regionale  n.
20/1999, e' sostituita dalla seguente: 
    «h) per imprenditori agricoli, i soggetti in possesso del  titolo
abilitativo di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 228/2001;». 
  5. Alla lettera j) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n.
20/1999, la  parola:  «autorizzati»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«abilitati». 
  6. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale
n. 20/1999, come modificata dal comma 5, e' inserita la seguente: 
    
    «j-bis) per fiera  promozionale,  la  manifestazione  commerciale
indetta al  fine  di  promuovere  o  valorizzare  i  centri  storici,
specifiche aree urbane,  centri  o  aree  rurali,  nonche'  attivita'
culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche
o produttive;». 
  7. Dopo la lettera j-bis) del  comma  1  dell'art.  2  della  legge
regionale n. 20/1999, inserita dal comma 6, e' inserita la seguente: 
    «j-ter) per fiera sperimentale, la manifestazione  commerciale  a
carattere straordinario, svolta su  area  pubblica  o  privata  della
quale il comune  abbia  disponibilita',  proposta  esclusivamente  da
consorzi  o  cooperative  o  associazioni  di  imprese  esercenti  il
commercio su area pubblica;». 
  8. Dopo la lettera j-ter) del  comma  1  dell'art.  2  della  legge
regionale n. 20/1999, inserita dal comma 7, e' inserita la seguente: 
    «j-quater)   per   manifestazione   commerciale    a    carattere
straordinario, la  manifestazione  finalizzata  alla  promozione  del
territorio o  di  determinate  specializzazioni  merceologiche,  allo
sviluppo del commercio equo e solidale nonche' alla valorizzazione di
iniziative di animazione, culturali e sportive;». 
  9. La lettera k) del comma 1 dell'art. 2 della legge  regionale  n.
20/1999 e' sostituita dalla seguente: 
    «k) per presenza in un mercato o in una fiera,  il  numero  delle
volte in cui l'operatore si e' presentato in  tale  mercato  o  fiera
prescindendo  dal  fatto  che  vi  abbia  potuto  o   meno   svolgere
l'attivita';». 
  10. La lettera m) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale  n.
20/1999, e' sostituita dalla seguente: 
    «m) per attivita' temporanea, l'esercizio del commercio  su  aree
pubbliche in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie
di persone, ad eccezione degli eventi in cui i comuni beneficiano  di
sponsorizzazioni da parte di soggetti terzi;».