Art. 20 
 
                      Modificazioni all'art. 14 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 14 della  legge  regionale  n.  20/1999  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o
in attesa di assegnazione nei mercati e' effettuata di volta in volta
dal comune,  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in  materia
igienico-sanitaria, tenendo conto dei  criteri  di  cui  all'art.  6,
comma 3, indipendentemente dai prodotti trattati.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 14 della  legge  regionale  n.  20/1999  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. L'assegnazione temporanea dei posteggi ordinariamente riservati
agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo n.  228/2001
avviene esclusivamente a favore dei medesimi.». 
  3. Il comma 4 dell'art. 14 della  legge  regionale  n.  20/1999  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. L'assegnazione temporanea dei  posteggi  rimasti  liberi  nelle
fiere, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il  loro  inizio,  e'
effettuata dal comune, nel rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in
materia igienico-sanitaria, tenendo conto dei criteri di cui all'art.
13, comma 2, indipendentemente dai prodotti trattati.».