Art. 20 Modificazioni all'art. 14 1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente: «1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati e' effettuata di volta in volta dal comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6, comma 3, indipendentemente dai prodotti trattati.». 2. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente: «2. L'assegnazione temporanea dei posteggi ordinariamente riservati agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo n. 228/2001 avviene esclusivamente a favore dei medesimi.». 3. Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente: «4. L'assegnazione temporanea dei posteggi rimasti liberi nelle fiere, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, e' effettuata dal comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 13, comma 2, indipendentemente dai prodotti trattati.».