Art. 21 
 
                      Sostituzione dell'art. 15 
 
  1. L'art. 15 della legge regionale n.  20/1999  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 15 (Computo delle presenze). - 1. Il computo  delle  presenze
nei mercati e nelle fiere e' effettuato  con  riferimento  al  titolo
abilitativo con il quale l'operatore  partecipa  o  ha  richiesto  di
partecipare. I comuni  curano  la  registrazione  delle  presenze  in
apposito pubblico registro. 
  2. Qualora l'interessato sia in possesso di piu' titoli abilitativi
validi per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle
presenze, con quale di essi intende partecipare.».