Art. 21 Sostituzione dell'art. 15 1. L'art. 15 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Computo delle presenze). - 1. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere e' effettuato con riferimento al titolo abilitativo con il quale l'operatore partecipa o ha richiesto di partecipare. I comuni curano la registrazione delle presenze in apposito pubblico registro. 2. Qualora l'interessato sia in possesso di piu' titoli abilitativi validi per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essi intende partecipare.».