Art. 22 Modificazioni all'art. 16 1. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente: «1. I comuni possono porre limitazioni agli orari di esercizio del commercio su aree pubbliche nei limiti di cui all'art. 28, comma 13, del decreto legislativo n. 114/1998 e all'art. 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».