Art. 22 
 
                      Modificazioni all'art. 16 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 16 della  legge  regionale  n.  20/1999  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. I comuni possono porre limitazioni agli orari di esercizio  del
commercio su aree pubbliche nei limiti di cui all'art. 28, comma  13,
del decreto legislativo n. 114/1998 e all'art. 31 del decreto-legge 6
dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
l'equita' e il consolidamento  dei  conti  pubblici),  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».