Art. 23 
 
                      Modificazioni all'art. 17 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 17 della legge  regionale  n.  20/1999,  le
parole: «non piu' di tre concessioni» sono sostituite dalle seguenti:
«non piu' di un quarto dell'area da destinare a concessioni». 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale  n.  20/1999,
come modificato dal comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.  52  del  decreto
legislativo n. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei  beni  culturali  e
del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6  luglio  2002,  n.
137).».