Art. 23 Modificazioni all'art. 17 1. Al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «non piu' di tre concessioni» sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di un quarto dell'area da destinare a concessioni». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 20/1999, come modificato dal comma 1, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Resta fermo quanto previsto dall'art. 52 del decreto legislativo n. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).».