Art. 24 
 
                      Modificazioni all'art. 18 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 18 della  legge  regionale  n.  20/1999  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante  l'uso  di
automezzi  avviene  nell'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo n. 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  Codice  della
strada), e di quelle vigenti in materia igienico-sanitaria.». 
  2. Al comma 2 dell'art. 18 della legge  regionale  n.  20/1999,  le
parole: «Polizia municipale» sono sostituite dalle seguenti: «polizia
locale». 
  3. Al comma 3 dell'art. 18 della legge  regionale  n.  20/1999,  la
parola:  «autorizzazione»  e'  sostituita  dalle  seguenti:   «titolo
abilitativo».