Art. 24 Modificazioni all'art. 18 1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente: «1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di automezzi avviene nell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), e di quelle vigenti in materia igienico-sanitaria.». 2. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «Polizia municipale» sono sostituite dalle seguenti: «polizia locale». 3. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 20/1999, la parola: «autorizzazione» e' sostituita dalle seguenti: «titolo abilitativo».