Art. 26 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 20/1999: a) le lettere e) e l) del comma 1 dell'art. 2; b) il comma 5 dell'art. 10; c) il comma 5 dell'art. 11; d) il comma 9 dell'art. 11-bis; e) l'art. 12; f) il comma 5 dell'art. 13; g) il comma 2 dell'art. 16.