Art. 26 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale  n.
20/1999: 
  a) le lettere e) e l) del comma 1 dell'art. 2; 
  b) il comma 5 dell'art. 10; 
  c) il comma 5 dell'art. 11; 
  d) il comma 9 dell'art. 11-bis; 
  e) l'art. 12; 
  f) il comma 5 dell'art. 13; 
  g) il comma 2 dell'art. 16.