Art. 27 Disposizioni transitorie 1. I comuni, entro novanta giorni dalla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 6, comma 3, e 13, comma 2, della legge regionale n. 20/1999, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 8 e 19 della presente legge, provvedono ad adottare le opportune modificazioni alle deliberazioni di cui all'art. 11 della medesima legge regionale n. 20/1999, come modificato dall'art. 17 della presente legge. 2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti abilitati prima della data di entrata in vigore della presente legge e della data di adozione dei provvedimenti comunali di cui al comma 1.