Art. 27 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I comuni, entro novanta giorni dalla data di approvazione  delle
deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 6, comma 3,
e 13, comma 2, della legge regionale  n.  20/1999,  come  modificati,
rispettivamente,  dagli  articoli  8  e  19  della  presente   legge,
provvedono ad adottare le opportune modificazioni alle  deliberazioni
di cui all'art. 11 della medesima legge regionale  n.  20/1999,  come
modificato dall'art. 17 della presente legge. 
  2. Sono fatti salvi i  diritti  acquisiti  dai  soggetti  abilitati
prima della data di entrata in vigore della presente  legge  e  della
data di adozione dei provvedimenti comunali di cui al comma 1.