Art. 3 
 
                     Inserimento dell'art. 2-bis 
 
  1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, come  modificato
dall'art. 2, e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis (Commercio di prodotti alimentari).  -  1.  L'esercizio
del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e' soggetto al
rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria. 
  2. L'abilitazione per l'esercizio del commercio su  aree  pubbliche
di  prodotti  alimentari  abilita  anche  alla  somministrazione   di
alimenti e  bevande,  secondo  le  disposizioni  di  cui  alla  legge
regionale 3  gennaio  2006,  n.  1  (Disciplina  delle  attivita'  di
somministrazione di  alimenti  e  bevande.  Abrogazione  della  legge
regionale 10 luglio 1996, n. 13),  previa  apposita  annotazione  sul
titolo abilitativo. 
  3. E' vietata la vendita su aree pubbliche di bevande alcoliche, di
qualsiasi  gradazione,  diverse  da  quelle  poste  in   vendita   in
recipienti chiusi, nei limiti e con le modalita'  previsti  dall'art.
176, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n.  635  (Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno  1931,  n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza). 
  4. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari  consente  il
consumo  immediato  dei  medesimi  prodotti  con  l'osservanza  delle
disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria.».