Art. 3 Inserimento dell'art. 2-bis 1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, come modificato dall'art. 2, e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Commercio di prodotti alimentari). - 1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e' soggetto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria. 2. L'abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), previa apposita annotazione sul titolo abilitativo. 3. E' vietata la vendita su aree pubbliche di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi, nei limiti e con le modalita' previsti dall'art. 176, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza). 4. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria.».