Art. 4 Modificazioni all'art. 3 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/1999, dopo le parole: «stesso mercato» sono inserite le seguenti: «, annuale o stagionale». 2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo abilitativo». 3. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente: «3. La ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 2 e' effettuata con riferimento alle categorie di prodotti indicate nell'allegato A.». 4. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente: «5. Alle manifestazioni e attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere j), j-bis), j-ter), j-quater) e m), partecipano prioritariamente gli operatori abilitati al commercio su aree pubbliche; nei posteggi in eccedenza, possono essere ammessi a partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese con titoli abilitativi temporanei.».