Art. 4 
 
                      Modificazioni all'art. 3 
 
  1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n.
20/1999, dopo le parole: «stesso mercato» sono inserite le  seguenti:
«, annuale o stagionale». 
  2. Al comma 2 dell'art. 3 della  legge  regionale  n.  20/1999,  le
parole: «dell'autorizzazione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «del
titolo abilitativo». 
  3. Il comma 3 dell'art. 3  della  legge  regionale  n.  20/1999  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. La ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 2  e'
effettuata  con  riferimento  alle  categorie  di  prodotti  indicate
nell'allegato A.». 
  4. Il comma 5 dell'art. 3  della  legge  regionale  n.  20/1999  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. Alle manifestazioni e attivita' di cui  all'art.  2,  comma  1,
lettere   j),   j-bis),   j-ter),   j-quater)   e   m),   partecipano
prioritariamente  gli  operatori  abilitati  al  commercio  su   aree
pubbliche; nei  posteggi  in  eccedenza,  possono  essere  ammessi  a
partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese  con
titoli abilitativi temporanei.».