Art. 5 Modificazioni all'art. 4 1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente: «1. Il commercio su aree pubbliche puo' essere svolto da persone fisiche, da societa' regolarmente costituite, da cooperative o da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) ed e' subordinato al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010.». 2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente: «3. L'aggiunta del settore merceologico alimentare al contenuto del titolo abilitativo e' soggetta alla preventiva presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di cui all'art. 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ed e' subordinata alla sola verifica dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010.». 3. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente: «4. E' consentita l'intestazione di piu' titoli abilitativi a favore del medesimo operatore.». 4. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente: «5. E' consentita la rappresentanza da parte di un coadiutore, dipendente, socio o associato in partecipazione a condizione che, durante le attivita' di vendita, il rappresentante sia munito di documentazione comprovante la qualita' di coadiutore, dipendente, socio o associato in partecipazione e del titolo abilitativo originale, da esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.».