Art. 5 
 
                      Modificazioni all'art. 4 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 4  della  legge  regionale  n.  20/1999  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Il commercio su aree pubbliche puo' essere  svolto  da  persone
fisiche, da societa' regolarmente costituite,  da  cooperative  o  da
organizzazioni non  lucrative  di  utilita'  sociale  (ONLUS)  ed  e'
subordinato al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle
attivita' commerciali di cui all'art. 71 del decreto  legislativo  n.
59/2010.». 
  2. Il comma 3 dell'art. 4  della  legge  regionale  n.  20/1999  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. L'aggiunta del settore merceologico alimentare al contenuto del
titolo abilitativo e' soggetta alla  preventiva  presentazione  della
segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di  cui  all'art.
22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi), ed e' subordinata alla sola  verifica  dei
requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010.». 
  3. Il comma 4 dell'art. 4  della  legge  regionale  n.  20/1999  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. E' consentita  l'intestazione  di  piu'  titoli  abilitativi  a
favore del medesimo operatore.». 
  4. Il comma 5 dell'art. 4  della  legge  regionale  n.  20/1999  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. E' consentita la rappresentanza  da  parte  di  un  coadiutore,
dipendente, socio o associato in  partecipazione  a  condizione  che,
durante le attivita' di vendita,  il  rappresentante  sia  munito  di
documentazione comprovante la  qualita'  di  coadiutore,  dipendente,
socio  o  associato  in  partecipazione  e  del  titolo   abilitativo
originale, da esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.».