Art. 7 Sostituzione dell'art. 5 1. L'art. 5 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Attivita' di tipo A). - 1. Per l'esercizio dell'attivita' di tipo A, e' necessario il possesso del titolo abilitativo rilasciato dal comune in cui il posteggio si trova. Ciascun singolo posteggio e' oggetto di distinto titolo abilitativo. 2. Il rilascio del titolo abilitativo comporta il contestuale rilascio della concessione di posteggio che non puo' essere ceduta se non con l'insieme del complesso dei beni. 3. Il titolo abilitativo per l'attivita' di tipo A, oltre all'esercizio dell'attivita' con uso di posteggio, consente: a) la partecipazione alle fiere, anche nell'ambito delle altre regioni del territorio statale; b) la vendita in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, al di fuori del tempo di utilizzazione dei posteggi; c) limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati. 4. In relazione a quanto disposto all'art. 4, comma 5, e' ammesso, in capo ad uno stesso soggetto, il possesso di piu' titoli abilitativi per l'esercizio dell'attivita' di tipo A per piu' mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari. 5. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, nonche' dei limiti di carattere merceologico disposti dai comuni, l'operatore puo' utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua attivita'.».