Art. 7 
 
                      Sostituzione dell'art. 5 
 
  1. L'art. 5 della legge regionale  n.  20/1999  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 5 (Attivita' di tipo A). - 1. Per l'esercizio  dell'attivita'
di  tipo  A,  e'  necessario  il  possesso  del  titolo   abilitativo
rilasciato dal comune in cui il posteggio si trova.  Ciascun  singolo
posteggio e' oggetto di distinto titolo abilitativo. 
  2. Il rilascio  del  titolo  abilitativo  comporta  il  contestuale
rilascio della concessione di posteggio che non puo' essere ceduta se
non con l'insieme del complesso dei beni. 
  3.  Il  titolo  abilitativo  per  l'attivita'  di  tipo  A,   oltre
all'esercizio dell'attivita' con uso di posteggio, consente: 
  a) la partecipazione alle  fiere,  anche  nell'ambito  delle  altre
regioni del territorio statale; 
  b) la  vendita  in  forma  itinerante  nell'ambito  del  territorio
regionale, al di fuori del tempo di utilizzazione dei posteggi; 
  c) limitatamente ai posteggi non assegnati o  provvisoriamente  non
occupati, l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati. 
  4. In relazione a quanto disposto all'art. 4, comma 5, e'  ammesso,
in  capo  ad  uno  stesso  soggetto,  il  possesso  di  piu'   titoli
abilitativi  per  l'esercizio  dell'attivita'  di  tipo  A  per  piu'
mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari. 
  5.   Nel   rispetto   delle   disposizioni   vigenti   in   materia
igienico-sanitaria, nonche'  dei  limiti  di  carattere  merceologico
disposti dai comuni, l'operatore puo' utilizzare il posteggio per  la
vendita di tutti i prodotti oggetto della sua attivita'.».