Art. 9 
 
                      Sostituzione dell'art. 7 
 
  1. L'art. 7 della legge regionale  n.  20/1999  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 7 (Subingresso nell'attivita' di tipo A). - 1. Il subingresso
nell'esercizio dell'attivita' di tipo A, a  causa  del  trasferimento
della proprieta' dell'azienda o della sua gestione per atto tra  vivi
o a causa di morte, e' soggetto alla presentazione della SCIA di  cui
all'art. 22 della legge regionale n. 19/2007 al comune in cui ha sede
il posteggio.  In  tali  casi,  il  subentrante  puo'  continuare  ad
esercitare l'attivita' del dante causa in attesa della concessione di
suolo pubblico, sempre che sia comprovato  l'effettivo  trasferimento
dell'attivita' e il possesso da parte del  subentrante  medesimo  dei
requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010. 
  2. Nel caso di subingresso per causa di morte,  fermo  restando  il
possesso dei requisiti morali, l'erede subentrante  che  non  sia  in
possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71  del  decreto
legislativo n. 59/2010, puo' continuare nell'esercizio dell'attivita'
del  dante  causa  in  attesa  dell'acquisizione  del  possesso   dei
requisiti  stessi,  da  dimostrare  entro  un  anno  dalla  data  del
subingresso, salvo proroga per casi comprovati di forza maggiore. 
  3. Nei casi di cui al comma 1, i titoli di priorita' acquisiti  dal
cedente,  ivi  compresi  quelli  acquisiti  dal   dante   causa,   si
trasferiscono al cessionario. 
  4. Non e' ammessa la cessione dell'attivita' relativamente ad uno o
alcuni soltanto dei giorni per  i  quali  e'  autorizzato  l'uso  del
posteggio, nell'ambito di un mercato a cadenza giornaliera.».