Art. 9 Sostituzione dell'art. 7 1. L'art. 7 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Subingresso nell'attivita' di tipo A). - 1. Il subingresso nell'esercizio dell'attivita' di tipo A, a causa del trasferimento della proprieta' dell'azienda o della sua gestione per atto tra vivi o a causa di morte, e' soggetto alla presentazione della SCIA di cui all'art. 22 della legge regionale n. 19/2007 al comune in cui ha sede il posteggio. In tali casi, il subentrante puo' continuare ad esercitare l'attivita' del dante causa in attesa della concessione di suolo pubblico, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attivita' e il possesso da parte del subentrante medesimo dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010. 2. Nel caso di subingresso per causa di morte, fermo restando il possesso dei requisiti morali, l'erede subentrante che non sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, puo' continuare nell'esercizio dell'attivita' del dante causa in attesa dell'acquisizione del possesso dei requisiti stessi, da dimostrare entro un anno dalla data del subingresso, salvo proroga per casi comprovati di forza maggiore. 3. Nei casi di cui al comma 1, i titoli di priorita' acquisiti dal cedente, ivi compresi quelli acquisiti dal dante causa, si trasferiscono al cessionario. 4. Non e' ammessa la cessione dell'attivita' relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali e' autorizzato l'uso del posteggio, nell'ambito di un mercato a cadenza giornaliera.».