Art. 5 
 
                        Istituzione di nuove 
                     unita' previsionali di base 
 
  1. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, nell'ambito del
bilancio  di  previsione  per  il  triennio  2015/2017,  con  proprie
deliberazioni, le variazioni necessarie per  l'istituzione  di  nuove
codifiche regionali sia per  la  gestione  dei  residui  sia  per  la
gestione degli stanziamenti di competenza di  risorse  assegnate  con
atto amministrativo.