Art. 5 Istituzione di nuove unita' previsionali di base 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, nell'ambito del bilancio di previsione per il triennio 2015/2017, con proprie deliberazioni, le variazioni necessarie per l'istituzione di nuove codifiche regionali sia per la gestione dei residui sia per la gestione degli stanziamenti di competenza di risorse assegnate con atto amministrativo.