(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma 
          Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2014) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 8, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2
(Legge finanziaria 2006), in base al quale, in attuazione  di  quanto
previsto dall'art. 64 della legge regionale  9  agosto  2005,  n.  18
(Norme regionali per l'occupazione,  la  tutela  e  la  qualita'  del
lavoro), l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  costituire
presso il Mediocredito del Friuli-Venezia  Giulia  S.p.A.  un  fondo,
denominato fondo regionale di garanzia per l'accesso  al  credito  da
parte dei lavoratori precari,  dotato  di  autonomia  patrimoniale  e
finanziaria, destinato alla concessione di garanzie  a  favore  degli
istituti bancari che accordino forme di  finanziamento  a  lavoratori
subordinati che siano  privi  di  un  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato o che si trovino in una delle particolari situazioni di
difficolta'  occupazionale  individuate  con  regolamento  regionale,
ovvero a collaboratori coordinati e continuativi  a  progetto  o  con
altre forme di lavoro  parasubordinato  individuate  con  regolamento
regionale, residenti nel territorio regionale; 
  Visto l'art. 8, comma 7, della legge regionale 2/2006, in  base  al
quale con regolamento regionale  sono  individuati  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione delle garanzie di cui sopra, nonche'  le
tipologie di spese, sostenute o da sostenere, da parte  dei  soggetti
di cui all'art. 8, comma 6, della legge regionale n.  2/2006  per  le
quali viene richiesto il finanziamento bancario  e  relativamente  al
solo debito in linea capitale; 
  Visto il «Regolamento, di cui all'art. 8 della legge  regionale  18
gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), concernente i  criteri  e
le modalita' per la concessione delle garanzie del fondo regionale di
garanzia per l'accesso al credito da parte dei  lavoratori  precari»,
di seguito denominato regolamento, emanato  con  proprio  decreto  10
novembre 2006, n. 0348/Pres., come  modificato  con  proprio  decreto
dell'8 aprile 2010, n. 068/Pres.; 
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  4  del  regolamento,   gli
interventi per i  quali  possono  essere  concessi,  da  parte  degli
istituti  di  credito   convenzionati   con   il   Mediocredito   del
Friuli-Venezia Giulia, i finanziamenti assistiti dalla  garanzia  del
fondo sono i seguenti: 
    a) acquisto di beni di consumo durevoli; 
    b) credito  al  consumo  non  avente  ad  oggetto  l'acquisto  di
determinati beni; 
    c) anticipazione del trattamento di cassa  integrazione  guadagni
straordinaria; 
  Considerato    che    le    parti    sociali    hanno     segnalato
all'amministrazione regionale la forte criticita' per le  lavoratrici
e  i  lavoratori  consistente  nei  tempi  lunghi   di   attesa   per
l'erogazione delle provvidenze della cassa integrazione  guadagni  in
deroga; 
  Ritenuto, nell'ottica del perseguimento della massima  attenuazione
possibile  del  danno  sociale  derivante  dall'attuale,   complessa,
congiuntura economica, di modificare il regolamento inserendo  fra  i
finanziamenti assistiti dalla garanzia del fondo anche quelli  aventi
ad oggetto l'anticipazione  del  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni in deroga  ed  elevando  l'importo  massimo  della  garanzia
concedibile   a   fronte   di   finanziamenti   aventi   ad   oggetto
l'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale; 
  Sentito il comitato di gestione del fondo regionale di garanzia per
l'accesso al credito da  parte  dei  lavoratori  precari,  che  nella
seduta del 4 dicembre 2014 ha esaminato, ai sensi dell'art. 8,  comma
13, della  legge  regionale  n.  2/2006,  il  testo  del  regolamento
all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
  Sentita la commissione regionale per il lavoro,  che  nella  seduta
del 4 dicembre 2014 ha esaminato il testo  del  regolamento  all'uopo
predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
  Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e
del sistema elettorale,  ai  sensi  dell'art.  12  dello  statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2014,  n.
2401; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica al  regolamento,  di  cui
all'art. 8  della  legge  regionale  18  gennaio  2006  n.  2  (Legge
finanziaria 2006), concernente  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione delle  garanzie  del  fondo  regionale  di  garanzia  per
l'accesso al credito da parte dei  lavoratori  precari,  emanato  con
emanato con decreto del Presidente della Regione n. 10 novembre 2006,
n.  348»,  nel  testo  allegato  al  presente  provvedimento  di  cui
costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI