Allegato Regolamento di modifica al regolamento, di cui all'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie del fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 10 novembre 2006, n. 348. (Omissis). Art. 1. Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 10 novembre 2006, n. 348 (Regolamento, di cui all'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 10 novembre 2006, n. 348), sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga». Art. 2. Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «b) essere sospese dal lavoro ovvero poste in riduzione di orario presso un'unita' aziendale sita sul territorio regionale da parte di un datore di lavoro che abbia iniziato il procedimento per l'autorizzazione ovvero per la proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga;»; b) il numero 2) della lettera b) del comma 2 e' sostituito dal seguente: «2) l'avvenuta presentazione da parte del datore di lavoro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali della domanda di concessione o di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero l'avvenuta presentazione da parte del datore di lavoro alla direzione centrale competente in materia di lavoro dell'amministrazione regionale ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali della domanda di concessione o di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga;»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Possono altresi' chiedere l'intervento del fondo, per la finalita' di cui all'art. 4, comma 5, persone maggiorenni residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia che non esercitino attivita' di impresa sospese dal lavoro ovvero poste in riduzione di orario presso un'unita' aziendale sita sul territorio regionale da un'impresa che abbia iniziato il procedimento per la concessione ovvero per la proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga.». Art. 3. Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 1. Al comma 5 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 sono aggiunte le seguenti parole : «ovvero di cassa integrazione guadagni in deroga». Art. 4. Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 1. Al comma 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 le parole: «ad euro 3.060,00» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 4.320,00». Art. 5. Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «Direzione lavoro, formazione, universita' e ricerca" sono sostituite dalle seguenti: «Direzione competente in materia di lavoro»; b) la lettera b) del comma 3-bis e' sostituita dalla seguente: «b) l'avvenuta presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali della domanda di concessione o di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero l'avvenuta presentazione alla direzione centrale competente in materia di lavoro dell'amministrazione regionale ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali della domanda di concessione o di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga.»; c) al comma 3-ter, le parole: «l'attestazione da parte del competente centro per l'impiego dell'attuale possesso dello stato di disoccupazione» sono sostitute dalle seguenti: «una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'attuale possesso dello stato di disoccupazione»; d) al comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero l'avvenuta presentazione alla direzione centrale dell'amministrazione regionale competente in materia di lavoro ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali della domanda di concessione o di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga». Art. 6 Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) del comma 2 le parole: «Direzione lavoro, formazione, universita' e ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione competente in materia di lavoro»; b) alla lettera c) del comma 6 le parole: «Direzione lavoro, formazione, universita' e ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione competente in materia di lavoro». Art. 7. Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 1. Al comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006, dopo le parole: «cassa integrazione straordinaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di cassa integrazione in deroga». Art. 8. Modifica all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 1. Al comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 le parole: «Direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di lavoro». Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Serracchiani