Allegato 
 
Regolamento di modifica al regolamento, di cui all'art. 8 della legge
  regionale  18  gennaio  2006  n.  2   (Legge   finanziaria   2006),
  concernente i criteri e  le  modalita'  per  la  concessione  delle
  garanzie del fondo regionale di garanzia per l'accesso  al  credito
  da parte dei lavoratori precari, emanato con decreto del Presidente
  della Regione n. 10 novembre 2006, n. 348. 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
Modifica all'art. 1 del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              348/2006 
 
    1. Alla lettera b) del  comma  2  dell'art.  1  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 10 novembre 2006, n. 348 (Regolamento, di
cui all'art. 8 della legge regionale 18  gennaio  2006  n.  2  (Legge
finanziaria 2006), concernente  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione delle  garanzie  del  Fondo  regionale  di  garanzia  per
l'accesso al credito da parte dei  lavoratori  precari,  emanato  con
decreto del Presidente della Regione n. 10 novembre  2006,  n.  348),
sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero del  trattamento  di  cassa
integrazione guadagni in deroga». 
 
                               Art. 2. 
 
 
Modifiche all'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              348/2006 
 
    1. All'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
348/2006 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
        «b) essere sospese dal lavoro ovvero poste  in  riduzione  di
orario presso un'unita' aziendale sita sul  territorio  regionale  da
parte di un datore di lavoro che abbia iniziato il  procedimento  per
l'autorizzazione ovvero per  la  proroga  del  trattamento  di  cassa
integrazione guadagni straordinaria ovvero del trattamento  di  cassa
integrazione guadagni in deroga;»; 
      b) il numero 2) della lettera b) del comma 2 e' sostituito  dal
seguente: 
        «2) l'avvenuta presentazione da parte del datore di lavoro al
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  della  domanda  di
concessione o  di  proroga  del  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni straordinaria ovvero l'avvenuta presentazione da  parte  del
datore di lavoro alla direzione centrale  competente  in  materia  di
lavoro dell'amministrazione regionale ovvero al Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali della domanda di concessione o  di  proroga
del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga;»; 
      c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Possono altresi' chiedere l'intervento del fondo, per  la
finalita' di cui all'art. 4, comma 5, persone  maggiorenni  residenti
nella regione Friuli-Venezia Giulia che non esercitino  attivita'  di
impresa sospese dal lavoro ovvero poste in riduzione di orario presso
un'unita' aziendale sita sul territorio regionale da  un'impresa  che
abbia iniziato il procedimento  per  la  concessione  ovvero  per  la
proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni  straordinaria
ovvero del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga.». 
 
                               Art. 3. 
 
 
Modifica all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              348/2006 
 
    1. Al comma 5  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 348/2006 sono aggiunte le seguenti  parole  :  «ovvero  di
cassa integrazione guadagni in deroga». 
 
                               Art. 4. 
 
 
Modifica all'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              348/2006 
 
    1. Al comma 5  dell'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 348/2006 le parole: «ad  euro  3.060,00»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ad euro 4.320,00». 
 
                               Art. 5. 
 
 
Modifiche all'art. 6 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              348/2006 
 
    1. All'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
348/2006 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al  comma  1,  le  parole:  «Direzione  lavoro,  formazione,
universita' e ricerca" sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Direzione
competente in materia di lavoro»; 
      b) la lettera b) del comma 3-bis e' sostituita dalla seguente: 
        «b) l'avvenuta presentazione al Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali della domanda  di  concessione  o  di  proroga  del
trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  ovvero
l'avvenuta  presentazione  alla  direzione  centrale  competente   in
materia di lavoro dell'amministrazione regionale ovvero al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali della domanda di  concessione  o
di  proroga  del  trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni   in
deroga.»; 
      c) al comma 3-ter, le  parole:  «l'attestazione  da  parte  del
competente centro per l'impiego dell'attuale possesso dello stato  di
disoccupazione» sono sostitute dalle  seguenti:  «una  dichiarazione,
rilasciata ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera  r),  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa), attestante l'attuale  possesso  dello
stato di disoccupazione»; 
      d) al  comma  4  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «ovvero
l'avvenuta presentazione alla direzione centrale dell'amministrazione
regionale competente in materia di lavoro  ovvero  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali della domanda di  concessione  o  di
proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga». 
 
                               Art. 6 
 
 
Modifiche all'art. 7 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              348/2006 
 
    1. All'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
348/2006 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera c) del comma 2 le  parole:  «Direzione  lavoro,
formazione, universita' e ricerca» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Direzione competente in materia di lavoro»; 
      b) alla lettera c) del comma 6 le  parole:  «Direzione  lavoro,
formazione, universita' e ricerca» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Direzione competente in materia di lavoro». 
 
                               Art. 7. 
 
 
Modifica all'art. 12 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              348/2006 
 
    1. Al comma 2 dell'art.  12  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  n.   348/2006,   dopo   le   parole:   «cassa   integrazione
straordinaria»  sono  aggiunte  le   seguenti:   «ovvero   di   cassa
integrazione in deroga». 
 
                               Art. 8. 
 
 
Modifica all'art. 18 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              348/2006 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  n.  348/2006  le   parole:   «Direzione   centrale   lavoro,
formazione, universita' e ricerca» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Direzione centrale competente in materia di lavoro». 
 
                               Art. 9. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                 Visto, il Presidente: Serracchiani