Allegato 
 
Regolamento  recante  modalita'  e  criteri  per  la  concessione  di
  contributi per la realizzazione di impianti energetici  a  biomassa
  legnosa, in attuazione dell'art. 41-ter, commi 10 e 14, della legge
  regionale 23 aprile  2007,  n.  9  (Norme  in  materia  di  risorse
  forestali). 
 
(Omissis). 
 
    Allegato A -  Domanda  di  contributo  per  la  realizzazione  di
impianti energetici a biomassa legnosa di cui all'art. 41-ter,  comma
10, della legge regionale n. 9/2007. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina le modalita'  e  i  criteri
per  la  concessione  di  contributi  in  conto   capitale   per   la
realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, al  fine  di
promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti
dalla  foresta  e  dall'arboricoltura  da  legno  specializzata,   in
attuazione dell'art. 41-ter, commi 10 e 14, della legge regionale  23
aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). 
 
                               Art. 2. 
 
 
                           Regime di aiuto 
 
    1. I contributi di cui al presente regolamento  sono  concessi  a
titolo de minimis, secondo quanto previsto dal  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de  minimis,  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24  dicembre
2013. 
    2. Ai sensi  dell'art.  3,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)
1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de  minimis  concessi  a
un'impresa  unica  non  puo'  superare  l'importo  di  200.000   euro
nell'arco di tre esercizi finanziari. 
    3. Ai sensi  dell'art.  2,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)
1407/2013, per impresa unica si intende l'insieme delle  imprese  tra
le quali esiste almeno  una  delle  seguenti  relazioni,  nonche'  le
imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per  il
tramite di una o piu' altre imprese: 
      a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto  degli
azionisti o soci di un'altra impresa; 
      b)  un'impresa  ha  il  diritto  di  nominare  o  revocare   la
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione  o
sorveglianza di un'altra impresa; 
      c)  un'impresa  ha  il  diritto  di   esercitare   un'influenza
dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso  con
quest'ultima oppure in  virtu'  di  una  clausola  dello  statuto  di
quest'ultima; 
      d) un'impresa azionista o socia di un'altra  impresa  controlla
da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci
dell'altra  impresa,  la  maggioranza  dei  diritti  di  voto   degli
azionisti o soci di quest'ultima. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
      a)  impresa  di  utilizzazione   boschiva:   impresa   iscritta
nell'elenco di cui all'art. 25 della legge regionale n. 9/2007; 
      b) impresa di  prima  trasformazione  del  legno:  impresa  che
trasforma  il  legname  tondo  in  prodotti  segati   con   possibili
successive lavorazioni, ai sensi dell'art.  41-ter,  comma  11  della
legge regionale n. 9/2007; 
      c) biomassa forestale: frazione biodegradabile dei  prodotti  e
residui di origine biologica provenienti  dalla  silvicoltura,  dalle
imprese di prima trasformazione del  legno  e  dall'arboricoltura  da
legno, quali cippato o pellet; 
      d) caldaia: impianto termoidraulico  atto  alla  produzione  di
calore mediante processo di combustione; 
      e) telecontrollo: sistema hardware e software utilizzato per la
visione  e  la  raccolta   di   dati   anche   mediante   dispositivi
territorialmente distanti dall'impianto, dotato di sistema di allarme
in caso di emergenza; 
      f) efficienza termica: rapporto tra l'energia termica  prodotta
e l'energia primaria immessa in un impianto, nell'unita' di tempo; 
      g)  cippato:  prodotto  derivante  dalla   prima   fase   della
triturazione  del  legno,  che  comprende  anche  quello   contenente
cortecce, foglie, piccoli rami e aghi; 
      h)  dichiarazione  di  conformita'   dell'impianto:   documento
asseverato da un tecnico  abilitato,  che  attesta  la  realizzazione
dell'intervento  secondo  il  rispetto  della  normativa  vigente   e
contiene i dati della ditta realizzatrice, dell'edificio nel quale si
trova l'impianto con la relativa destinazione  d'uso  e  i  dati  del
proprietario;  la  dichiarazione  specifica   uno   o   piu'   schemi
dell'impianto, le norme di riferimento, le tipologie di  materiali  e
componenti adottati, le scelte tecniche effettuate nel  rispetto  del
progetto, i controlli  effettuati  prima  della  messa  in  funzione,
l'idoneita' dell'impianto per l'ambiente nel quale viene installato. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1. Ai sensi dell'art. 41-ter, comma 10, della legge regionale  n.
9/2007, i soggetti beneficiari del contributo sono i seguenti: 
      a) imprese di utilizzazione boschiva; 
      b) imprese di prima trasformazione del legno; 
      c) aziende agricole; 
      d) consorzi forestali; 
      e) proprietari forestali. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                 Interventi ammissibili a contributo 
 
    1. Sono ammissibili a contributo: 
      a) gli interventi di acquisto e messa in opera di nuove caldaie
a biomassa forestale, finalizzate alla  sola  produzione  termica  da
combustione, destinate a servire utenze pubbliche e private, compresa
l'installazione dell'eventuale relativo sistema di telecontrollo; 
      b) l'installazione di container di  contenimento  dell'impianto
forniti unitamente all'impianto  stesso,  esclusa  l'edificazione  di
strutture in legno o latero cemento, al fine di contenere  l'impianto
o come deposito della biomassa. 
    2. Gli interventi  di  cui  al  comma  1  presentano  i  seguenti
requisiti di ammissibilita': 
      a) potenza termica non inferiore a 30 chilowatt e non superiore
a 100 chilowatt; 
      b) efficienza energetica termica non inferiore al 90 per cento. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                   Spese ammissibili a contributo 
 
    1.  Sono  ammissibili  a  contributo  le  spese   relative   agli
interventi di cui all'art. 5, comprese le spese di progettazione,  di
direzione  lavori  e  quelle  sostenute   per   il   rilascio   della
dichiarazione di conformita'. 
    2. Per l'ammissibilita' delle spese di cui al comma 1, i soggetti
di cui all'art. 4 presentano all'atto  della  domanda  il  preventivo
dell'intervento, la  cui  congruita'  e'  asseverata  da  un  tecnico
abilitato. 
    3. L'IVA definitivamente sostenuta dal beneficiario e' una  spesa
ammissibile solo se non e' recuperabile. 
 
                               Art. 7. 
 
 
      Importi di spesa ammissibili ed intensita' del contributo 
 
    1. Il contributo viene concesso in misura pari a: 
      a)  80  per  cento  della  spesa  ammissibile  per  i  soggetti
pubblici; 
      b) 40 per cento della spesa ammissibile per i soggetti  diversi
da quelli di cui alla lettera a). 
    2. Non  sono  ammessi  a  contributo  gli  interventi  con  spesa
ammissibile di importo complessivo inferiore a 15.000,00 euro. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                     Presentazione della domanda 
 
    1. I soggetti di cui all'art. 4 presentano domanda di contributo,
dal 1° gennaio al 28  febbraio  di  ogni  anno,  redatta  secondo  il
modello di cui all'allegato A, all'ispettorato agricoltura e  foreste
competente per territorio, di seguito  denominato  IAF,  secondo  una
delle seguenti modalita': 
      a) consegna presso l'ufficio protocollo dello IAF; ai fini  del
rispetto del termine, la  data  di  presentazione  della  domanda  e'
determinata dal timbro datario apposto dal medesimo ufficio; 
      b) invio a mezzo raccomandata con  avviso  di  ricevimento;  ai
fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro apposto  in
partenza dall'ufficio postale, purche' la domanda pervenga  allo  IAF
entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine  di  cui
al comma 1, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000,
n.  7  (Testo  unico  delle  norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso); 
      c) mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformita'
alle norme vigenti in materia, attraverso l'invio all'indirizzo  PEC:
agricoltura@certregione.fvg.it - la data di ricevimento della domanda
e' determinata dalla data della ricevuta di  accettazione  della  PEC
che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato  la
relativa domanda di contributo e la documentazione richiesta. 
    2. La domanda di contributo contiene la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art.  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa), attestante il possesso dei  requisiti
per l'accesso al contributo. 
    3. Alla domanda di contributo sono allegati: 
      a) l'elaborato progettuale redatto da un tecnico abilitato; 
      b) la relazione tecnica recante la descrizione dell'intervento; 
      c) dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorieta',  resa  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000, redatta sul modello predisposto dal servizio competente  in
materia di  risorse  forestali,  di  seguito  denominato  servizio  e
pubblicato sul sito istituzionale della Regione, attestante tutti gli
aiuti de minimis eventualmente concessi nell'esercizio finanziario di
concessione  del  finanziamento  e  nei   due   esercizi   finanziari
precedenti; 
      d)   copia   del   preventivo    dell'intervento,    unitamente
all'attestazione di congruita' asseverata da tecnico abilitato; 
      e)  fotocopia  del  documento   di   identita'   del   soggetto
richiedente. 
 
                               Art. 9. 
 
 
              Istruttoria e concessione del contributo 
 
    1. I contributi sono concessi con il  procedimento  valutativo  a
sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge  regionale  n.
7/2000. 
    2. Le domande  sono  istruite  secondo  l'ordine  cronologico  di
presentazione delle medesime, determinato dalla  data  di  spedizione
nel caso  di  invio  tramite  lettera  raccomandata,  dalla  data  di
ricevimento della pec da parte  dell'amministrazione  regionale,  nel
caso di invio tramite pec, o dal timbro datario apposto  dall'ufficio
protocollo dello IAF. 
    3. Lo IAF  entro  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  delle
domande: 
      a) valuta l'ammissibilita' e la completezza delle domande; 
      b)  richiede  eventuali  integrazioni  ai  sensi  della   legge
regionale n. 7/2000; 
      c)  accerta  la  sussistenza   dei   requisiti   previsti   dal
regolamento e ne trasmette l'esito in via telematica al servizio e al
richiedente,   unitamente   al    termine    per    la    conclusione
dell'intervento; 
      d)  comunica  ai  richiedenti  non  ammessi  a  contributo   le
motivazioni  ostative  all'accoglimento  della  domanda,   ai   sensi
dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000. 
    4. Il contributo e' concesso dal servizio entro sette giorni  dal
ricevimento dell'esito dell'istruttoria di cui al  comma  3,  lettera
c). 
    5.  Lo  IAF,  entro  dieci  giorni  dalla  data  del  decreto  di
concessione del  contributo,  comunica  ai  soggetti  beneficiari  il
contributo concesso nonche' i termini per la  rendicontazione  ovvero
l'esclusione dal contributo per mancanza di copertura finanziaria. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                           Rendicontazione 
 
    1. Ai  fini  della  rendicontazione  relativa  ai  contributi,  i
soggetti beneficiari presentano allo IAF, entro il  termine  previsto
dal decreto di concessione, la seguente documentazione: 
      a) per i soggetti di cui  all'art.  42  della  legge  regionale
7/2000, dichiarazione sottoscritta dal funzionario  responsabile  del
procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o  di
servizio, che attesta che l'intervento, per il quale il contributo e'
erogato, e' realizzato nel rispetto delle disposizioni normative  che
disciplinano la materia e delle condizioni  eventualmente  poste  nel
decreto di concessione; 
      b) per i soggetti diversi da quelli di cui  all'art.  42  della
legge regionale n. 7/2000, copia non autenticata della documentazione
di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata  di
una   dichiarazione   del   soggetto   beneficiario   attestante   la
corrispondenza della documentazione prodotta agli originali  e  copia
della documentazione comprovante i pagamenti effettuati; 
      c) copia  delle  autorizzazioni  previste  dalla  normativa  di
settore; 
      d) dichiarazione di conformita' dell'impianto. 
    2.  Lo  IAF  comunica  in  via  telematica  al  servizio  l'esito
dell'esame della rendicontazione entro venti  giorni  dalla  data  di
ricevimento della stessa. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                      Erogazione del contributo 
 
    1. Il contributo concesso  ai  soggetti  di  cui  all'art.  4  e'
erogato dal servizio, entro trenta giorni dalla data  di  ricevimento
della comunicazione dello IAF di cui all'art. 10, comma 2. 
    2. L'erogazione del  contributo  avviene  compatibilmente  con  i
vincoli posti dal patto di stabilita' e crescita. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                         Cumulo degli aiuti 
 
    1. Ai sensi dell'art. 5,  paragrafo  1  ,  del  regolamento  (UE)
1407/2013, gli aiuti  concessi  ai  sensi  del  presente  regolamento
possono essere cumulati con aiuti de  minimis  concessi  a  norma  di
altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato  il
massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 
    2. Ai sensi  dell'art.  5,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)
1407/2013, gli aiuti de minimis sono cumulabili con  aiuti  di  Stato
concessi per gli stessi costi ammissibili  fino  alle  intensita'  di
contributi massimi consentiti dalla normativa comunitaria. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                       Disposizione di rinvio 
 
    1. Per  quanto  non  previsto  dalle  disposizioni  del  presente
regolamento, si applicano le disposizioni della  legge  regionale  n.
9/2007 e della legge regionale n. 7/2000. 
 
                               Art. 14 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione.