Allegato Regolamento recante modalita' e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'art. 41-ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). (Omissis). Allegato A - Domanda di contributo per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa di cui all'art. 41-ter, comma 10, della legge regionale n. 9/2007. Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e i criteri per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, al fine di promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno specializzata, in attuazione dell'art. 41-ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). Art. 2. Regime di aiuto 1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013. 2. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non puo' superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 3. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, per impresa unica si intende l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonche' le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o piu' altre imprese: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) impresa di utilizzazione boschiva: impresa iscritta nell'elenco di cui all'art. 25 della legge regionale n. 9/2007; b) impresa di prima trasformazione del legno: impresa che trasforma il legname tondo in prodotti segati con possibili successive lavorazioni, ai sensi dell'art. 41-ter, comma 11 della legge regionale n. 9/2007; c) biomassa forestale: frazione biodegradabile dei prodotti e residui di origine biologica provenienti dalla silvicoltura, dalle imprese di prima trasformazione del legno e dall'arboricoltura da legno, quali cippato o pellet; d) caldaia: impianto termoidraulico atto alla produzione di calore mediante processo di combustione; e) telecontrollo: sistema hardware e software utilizzato per la visione e la raccolta di dati anche mediante dispositivi territorialmente distanti dall'impianto, dotato di sistema di allarme in caso di emergenza; f) efficienza termica: rapporto tra l'energia termica prodotta e l'energia primaria immessa in un impianto, nell'unita' di tempo; g) cippato: prodotto derivante dalla prima fase della triturazione del legno, che comprende anche quello contenente cortecce, foglie, piccoli rami e aghi; h) dichiarazione di conformita' dell'impianto: documento asseverato da un tecnico abilitato, che attesta la realizzazione dell'intervento secondo il rispetto della normativa vigente e contiene i dati della ditta realizzatrice, dell'edificio nel quale si trova l'impianto con la relativa destinazione d'uso e i dati del proprietario; la dichiarazione specifica uno o piu' schemi dell'impianto, le norme di riferimento, le tipologie di materiali e componenti adottati, le scelte tecniche effettuate nel rispetto del progetto, i controlli effettuati prima della messa in funzione, l'idoneita' dell'impianto per l'ambiente nel quale viene installato. Art. 4. Soggetti beneficiari 1. Ai sensi dell'art. 41-ter, comma 10, della legge regionale n. 9/2007, i soggetti beneficiari del contributo sono i seguenti: a) imprese di utilizzazione boschiva; b) imprese di prima trasformazione del legno; c) aziende agricole; d) consorzi forestali; e) proprietari forestali. Art. 5. Interventi ammissibili a contributo 1. Sono ammissibili a contributo: a) gli interventi di acquisto e messa in opera di nuove caldaie a biomassa forestale, finalizzate alla sola produzione termica da combustione, destinate a servire utenze pubbliche e private, compresa l'installazione dell'eventuale relativo sistema di telecontrollo; b) l'installazione di container di contenimento dell'impianto forniti unitamente all'impianto stesso, esclusa l'edificazione di strutture in legno o latero cemento, al fine di contenere l'impianto o come deposito della biomassa. 2. Gli interventi di cui al comma 1 presentano i seguenti requisiti di ammissibilita': a) potenza termica non inferiore a 30 chilowatt e non superiore a 100 chilowatt; b) efficienza energetica termica non inferiore al 90 per cento. Art. 6. Spese ammissibili a contributo 1. Sono ammissibili a contributo le spese relative agli interventi di cui all'art. 5, comprese le spese di progettazione, di direzione lavori e quelle sostenute per il rilascio della dichiarazione di conformita'. 2. Per l'ammissibilita' delle spese di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 4 presentano all'atto della domanda il preventivo dell'intervento, la cui congruita' e' asseverata da un tecnico abilitato. 3. L'IVA definitivamente sostenuta dal beneficiario e' una spesa ammissibile solo se non e' recuperabile. Art. 7. Importi di spesa ammissibili ed intensita' del contributo 1. Il contributo viene concesso in misura pari a: a) 80 per cento della spesa ammissibile per i soggetti pubblici; b) 40 per cento della spesa ammissibile per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a). 2. Non sono ammessi a contributo gli interventi con spesa ammissibile di importo complessivo inferiore a 15.000,00 euro. Art. 8. Presentazione della domanda 1. I soggetti di cui all'art. 4 presentano domanda di contributo, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, redatta secondo il modello di cui all'allegato A, all'ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, di seguito denominato IAF, secondo una delle seguenti modalita': a) consegna presso l'ufficio protocollo dello IAF; ai fini del rispetto del termine, la data di presentazione della domanda e' determinata dal timbro datario apposto dal medesimo ufficio; b) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purche' la domanda pervenga allo IAF entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); c) mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformita' alle norme vigenti in materia, attraverso l'invio all'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it - la data di ricevimento della domanda e' determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo e la documentazione richiesta. 2. La domanda di contributo contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo. 3. Alla domanda di contributo sono allegati: a) l'elaborato progettuale redatto da un tecnico abilitato; b) la relazione tecnica recante la descrizione dell'intervento; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta sul modello predisposto dal servizio competente in materia di risorse forestali, di seguito denominato servizio e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, attestante tutti gli aiuti de minimis eventualmente concessi nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti; d) copia del preventivo dell'intervento, unitamente all'attestazione di congruita' asseverata da tecnico abilitato; e) fotocopia del documento di identita' del soggetto richiedente. Art. 9. Istruttoria e concessione del contributo 1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000. 2. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime, determinato dalla data di spedizione nel caso di invio tramite lettera raccomandata, dalla data di ricevimento della pec da parte dell'amministrazione regionale, nel caso di invio tramite pec, o dal timbro datario apposto dall'ufficio protocollo dello IAF. 3. Lo IAF entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle domande: a) valuta l'ammissibilita' e la completezza delle domande; b) richiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000; c) accerta la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento e ne trasmette l'esito in via telematica al servizio e al richiedente, unitamente al termine per la conclusione dell'intervento; d) comunica ai richiedenti non ammessi a contributo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000. 4. Il contributo e' concesso dal servizio entro sette giorni dal ricevimento dell'esito dell'istruttoria di cui al comma 3, lettera c). 5. Lo IAF, entro dieci giorni dalla data del decreto di concessione del contributo, comunica ai soggetti beneficiari il contributo concesso nonche' i termini per la rendicontazione ovvero l'esclusione dal contributo per mancanza di copertura finanziaria. Art. 10. Rendicontazione 1. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi, i soggetti beneficiari presentano allo IAF, entro il termine previsto dal decreto di concessione, la seguente documentazione: a) per i soggetti di cui all'art. 42 della legge regionale 7/2000, dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesta che l'intervento, per il quale il contributo e' erogato, e' realizzato nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione; b) per i soggetti diversi da quelli di cui all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali e copia della documentazione comprovante i pagamenti effettuati; c) copia delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore; d) dichiarazione di conformita' dell'impianto. 2. Lo IAF comunica in via telematica al servizio l'esito dell'esame della rendicontazione entro venti giorni dalla data di ricevimento della stessa. Art. 11. Erogazione del contributo 1. Il contributo concesso ai soggetti di cui all'art. 4 e' erogato dal servizio, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dello IAF di cui all'art. 10, comma 2. 2. L'erogazione del contributo avviene compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilita' e crescita. Art. 12. Cumulo degli aiuti 1. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1 , del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 2. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti de minimis sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili fino alle intensita' di contributi massimi consentiti dalla normativa comunitaria. Art. 13. Disposizione di rinvio 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 9/2007 e della legge regionale n. 7/2000. Art. 14 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.