Art. 10 Mobilita' dei segretari comunali 1. Dopo l'art. 57 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni e' inserito il seguente: «Art. 57-bis. Mobilita' dei segretari comunali 1. I comuni possono coprire il posto vacante di segretario mediante passaggio diretto di segretario comunale di ruolo della medesima classe giuridica, previa attivazione di apposita procedura di mobilita' e con il consenso dell'amministrazione comunale di appartenenza. 2. In caso di contestuale e motivata richiesta delle due amministrazioni comunali, con il consenso degli interessati puo' essere disposta la mobilita' dei segretari mediante passaggio diretto tra amministrazioni della medesima classe giuridica.».