Art. 11 
 
                          Diritti di rogito 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 58 della legge regionale n. 4 del  1993  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. Dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
90  (Misure  urgenti  per  la  semplificazione   e   la   trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) una  quota
del provento annuale dei diritti di segreteria spettante  al  comune,
per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata
alla legge 8 giugno 1962,  n.  604  e  successive  modificazioni,  e'
attribuita  al  segretario  comunale  rogante  in  misura   pari   al
settantacinque per cento e fino ad un  massimo  di  un  quinto  dello
stipendio in godimento.».