Art. 12 
 
Sostituzione dell'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993,  n.
                                  4 
 
  1. L'art.  59  della  legge  regionale  5  marzo  1993,  n.  4,  e'
sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 59. 
 
 
                  Modifiche delle sedi segretarili 
 
  1.  Nel  caso  di  fusioni  di  piu'  comuni  con  la   conseguente
soppressione di posti di  segretario  comunale,  e'  inquadrato  come
titolare della nuova sede il segretario  di  qualifica  piu'  elevata
conseguita in  esito  a  concorso  pubblico  o,  in  caso  di  uguale
qualifica, con maggiore anzianita' di servizio effettivamente  svolto
nella qualifica.  I  segretari  non  inquadrati  come  titolari  sono
inquadrati come vicesegretari ad esaurimento. In caso di  convenzione
con  altro  comune  per  il  servizio  di  segreteria,  le   funzioni
segretarili presso il comune convenzionato  possono  essere  affidate
anche a uno dei vicesegretari. 
  2. In caso di gestione  associata  della  segreteria  comunale,  e'
inquadrato come titolare il  segretario  di  qualifica  piu'  elevata
conseguita in  esito  a  concorso  pubblico  o,  in  caso  di  uguale
qualifica, con maggiore anzianita' di servizio effettivamente  svolto
nella qualifica.  I  segretari  non  inquadrati  come  titolari  sono
inquadrati come vicesegretari ad esaurimento. 
  3. In caso  di  scioglimento  della  convenzione  per  la  gestione
associata della segreteria comunale, ai segretari e ai  vicesegretari
comunali in servizio e titolari di  sede  segretarile  alla  data  di
costituzione  della  gestione   associata   sono   riassegnate,   nei
rispettivi comuni, le funzioni di titolare di sede segretarile. 
  4. I segretari in servizio  di  ruolo  nei  comuni  interessati  da
processi di fusione e  da  gestione  associata  mediante  convenzione
conservano, se piu' favorevole, il trattamento giuridico ed economico
in godimento. I vicesegretari di cui al presente articolo  conservano
il diritto alla nomina in caso di successiva  vacanza  del  posto  di
segretario.  Ai  fini  di  tale  nomina,  della  mobilita'  e   della
partecipazione ai concorsi il servizio svolto  dai  vicesegretari  e'
equiparato, se tale equiparazione risulta piu' favorevole,  a  quello
prestato  in  qualita'  di  segretario  comunale  presso  il   comune
d'origine. 
  5. I segretari non inquadrati come titolari possono  rinunciare  al
posto di vicesegretario entro il termine perentorio di novanta giorni
dall'inquadramento del titolare. In tal caso essi sono  collocati  in
disponibilita' per il periodo massimo di due  anni  decorrenti  dalla
scadenza del termine di preavviso. I soggetti in disponibilita'  sono
esonerati dal servizio, conservano il diritto alla nomina in caso  di
successiva vacanza del posto di segretario e possono partecipare alle
procedure di mobilita' e concorsuali delle sedi segretariali vacanti.
Durante  la  disponibilita'  spetta  al  segretario  il   trattamento
economico base e la misura minima delle indennita' che  presuppongono
l'effettivo svolgimento di  funzioni,  salvo  quanto  disposto  dalla
contrattazione collettiva. I relativi oneri sono a carico  del  nuovo
comune, in caso di fusione, o dei  comuni  associati  secondo  quanto
stabilito in convenzione. Al termine della disponibilita' il rapporto
di lavoro si risolve automaticamente.».