Art. 12 Sostituzione dell'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 1. L'art. 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e' sostituito dal seguente: «Art. 59. Modifiche delle sedi segretarili 1. Nel caso di fusioni di piu' comuni con la conseguente soppressione di posti di segretario comunale, e' inquadrato come titolare della nuova sede il segretario di qualifica piu' elevata conseguita in esito a concorso pubblico o, in caso di uguale qualifica, con maggiore anzianita' di servizio effettivamente svolto nella qualifica. I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari ad esaurimento. In caso di convenzione con altro comune per il servizio di segreteria, le funzioni segretarili presso il comune convenzionato possono essere affidate anche a uno dei vicesegretari. 2. In caso di gestione associata della segreteria comunale, e' inquadrato come titolare il segretario di qualifica piu' elevata conseguita in esito a concorso pubblico o, in caso di uguale qualifica, con maggiore anzianita' di servizio effettivamente svolto nella qualifica. I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari ad esaurimento. 3. In caso di scioglimento della convenzione per la gestione associata della segreteria comunale, ai segretari e ai vicesegretari comunali in servizio e titolari di sede segretarile alla data di costituzione della gestione associata sono riassegnate, nei rispettivi comuni, le funzioni di titolare di sede segretarile. 4. I segretari in servizio di ruolo nei comuni interessati da processi di fusione e da gestione associata mediante convenzione conservano, se piu' favorevole, il trattamento giuridico ed economico in godimento. I vicesegretari di cui al presente articolo conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario. Ai fini di tale nomina, della mobilita' e della partecipazione ai concorsi il servizio svolto dai vicesegretari e' equiparato, se tale equiparazione risulta piu' favorevole, a quello prestato in qualita' di segretario comunale presso il comune d'origine. 5. I segretari non inquadrati come titolari possono rinunciare al posto di vicesegretario entro il termine perentorio di novanta giorni dall'inquadramento del titolare. In tal caso essi sono collocati in disponibilita' per il periodo massimo di due anni decorrenti dalla scadenza del termine di preavviso. I soggetti in disponibilita' sono esonerati dal servizio, conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario e possono partecipare alle procedure di mobilita' e concorsuali delle sedi segretariali vacanti. Durante la disponibilita' spetta al segretario il trattamento economico base e la misura minima delle indennita' che presuppongono l'effettivo svolgimento di funzioni, salvo quanto disposto dalla contrattazione collettiva. I relativi oneri sono a carico del nuovo comune, in caso di fusione, o dei comuni associati secondo quanto stabilito in convenzione. Al termine della disponibilita' il rapporto di lavoro si risolve automaticamente.».