Art. 17 
 
                          Statuto comunale 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del  1993
e successive modificazioni e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis. Entro i trenta giorni di affissione puo' essere richiesto
referendum  confermativo  delle  modifiche  apportate  allo  statuto,
purche' queste non derivino da adeguamenti imposti  dalla  legge.  In
tal  caso  l'entrata  in  vigore  dello  statuto  viene  sospesa.  La
decisione in ordine all'ammissibilita' del referendum  viene  assunta
entro i successivi trenta  giorni.  Per  il  referendum  confermativo
trova  applicazione  quanto  previsto  dall'art.  50,  salvo   quanto
disposto dal presente comma. Il numero di sottoscrizioni richiesto  a
sostegno del referendum non puo' superare rispettivamente il  10  per
cento, nei comuni fino a 10.000 abitanti, il 7 per cento  nei  comuni
con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000  abitanti  e  il  5  per
cento, nei  comuni  con  piu'  di  30.000  abitanti,  degli  elettori
iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di
elettorato  attivo  per  l'elezione  del   consiglio   comunale.   Le
sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni  dalla  notifica
della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validita'
del referendum confermativo non e' necessaria la partecipazione di un
numero minimo di aventi diritto  al  voto.  Le  modifiche  statutarie
sottoposte a referendum confermativo non entrano  in  vigore  se  non
sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.».