Art. 17 Statuto comunale 1. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni e' aggiunto il seguente: «4-bis. Entro i trenta giorni di affissione puo' essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purche' queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilita' del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'art. 50, salvo quanto disposto dal presente comma. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum non puo' superare rispettivamente il 10 per cento, nei comuni fino a 10.000 abitanti, il 7 per cento nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti e il 5 per cento, nei comuni con piu' di 30.000 abitanti, degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validita' del referendum confermativo non e' necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.».