Art. 18 Referendum popolare 1. All'art. 50 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) nel secondo periodo del comma 2 dopo le parole: «il 10 per cento» sono aggiunte le parole: «e, nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il 5 per cento.»; b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non puo' essere inferiore a centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. 2-ter. Per la validita' dei referendum e' necessaria la partecipazione di non piu' del 30 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, non piu' del 25 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni con piu' di 5.000 abitanti. 2-quater. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.». 2. I comuni adeguano il proprio statuto a quanto previsto dal presente articolo e dall'art. 17 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.