Art. 18 
 
                         Referendum popolare 
 
  1. All'art. 50 della legge regionale n. 1  del  1993  e  successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) nel secondo periodo del comma 2 dopo le  parole:  «il  10  per
cento» sono aggiunte  le  parole:  «e,  nei  comuni  con  popolazione
superiore a 20.000 abitanti, il 5 per cento.»; 
    b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni
non puo' essere inferiore a centottanta giorni da quello di  notifica
della decisione di ammissione del referendum. 
      2-ter.  Per  la  validita'  dei  referendum  e'  necessaria  la
partecipazione di non piu' del 30 per cento degli aventi  diritto  al
voto nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, non piu' del 25 per cento
degli aventi diritto al voto nei Comuni con piu' di 5.000 abitanti. 
      2-quater. L'amministrazione comunale assicura l'invio  a  tutti
gli elettori di materiale informativo, prodotto  da  una  commissione
neutra  che  dia  conto  delle  diverse  posizioni   in   ordine   al
referendum.». 
  2. I comuni adeguano il  proprio  statuto  a  quanto  previsto  dal
presente articolo e dall'art. 17 entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore dalla presente legge.