Art. 19 
 
                 Disposizione in materia di municipi 
                         del Comune di Ledro 
 
  1. All'art. 11 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1,  dopo  il
comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. A decorrere dalla  data  del  turno  elettorale  generale
dell'anno 2015 ai prosindaci ed ai consultori dei  municipi  spettano
rispettivamente le indennita' ed i gettoni di presenza  eventualmente
stabiliti  dal  consiglio  comunale.  Il  consiglio   comunale,   con
deliberazione approvata con il voto  favorevole  dei  due  terzi  dei
consiglieri assegnati, puo' attribuire  un  gettone  di  presenza  ai
consultori  per  la  partecipazione  alle  sedute  del  comitato   di
gestione, in misura non superiore alla meta' del gettone di  presenza
previsto per i consiglieri comunali e un'indennita' ai prosindaci, in
misura non superiore all'8 per cento dell'indennita' prevista per  il
sindaco.».