Art. 19 Disposizione in materia di municipi del Comune di Ledro 1. All'art. 11 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere dalla data del turno elettorale generale dell'anno 2015 ai prosindaci ed ai consultori dei municipi spettano rispettivamente le indennita' ed i gettoni di presenza eventualmente stabiliti dal consiglio comunale. Il consiglio comunale, con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, puo' attribuire un gettone di presenza ai consultori per la partecipazione alle sedute del comitato di gestione, in misura non superiore alla meta' del gettone di presenza previsto per i consiglieri comunali e un'indennita' ai prosindaci, in misura non superiore all'8 per cento dell'indennita' prevista per il sindaco.».