Art. 2 Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e successive modificazioni 1. Alla legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 dell'art. 32 e' sostituito dal seguente: «2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede quello di votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.»; b) nel primo periodo del comma 1 dell'art. 35 le parole: «degli Uffici elettorali di sezione» sono sostituite dalle parole: «della sezione unica o della prima sezione del comune, se costituisce anche l'ufficio centrale,» e nel secondo periodo le parole: «Per le consultazioni che hanno luogo al di fuori del turno elettorale generale, la» sono sostituite dalla parola: «La».