Art. 2 
 
        Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 
                     e successive modificazioni 
 
  1. Alla legge  regionale  6  dicembre  1986,  n.  11  e  successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 dell'art. 32 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere  effettuata
il  giorno  che  precede  quello  di  votazione,   contemporaneamente
all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.»; 
    b) nel primo periodo del comma 1 dell'art. 35 le  parole:  «degli
Uffici elettorali di sezione» sono sostituite  dalle  parole:  «della
sezione unica o della prima sezione del comune, se costituisce  anche
l'ufficio centrale,»  e  nel  secondo  periodo  le  parole:  «Per  le
consultazioni che hanno  luogo  al  di  fuori  del  turno  elettorale
generale, la» sono sostituite dalla parola: «La».