Art. 20 Domanda di fusione di comuni 1. Alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 1 dell'art. 8 dopo la parola: «Comuni» sono inserite le parole: «di norma» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In luogo della deliberazione di uno o piu' consigli comunali, la domanda di fusione o di aggregazione puo' essere proposta secondo la procedura prevista dall'art. 8-bis. In tal caso la domanda degli elettori deve contenere le stesse indicazioni sui comuni coinvolti, sulla denominazione e sul capoluogo del nuovo comune rappresentate nelle deliberazioni adottate dai consigli comunali. Le domande presentate con la procedura prevista dall'art. 8-bis non possono riguardare piu' della meta' dei comuni coinvolti nello stesso processo di fusione o di aggregazione.»; b) dopo l'art. 8 e' aggiunto il seguente: «Art. 8-bis. Fusione o aggregazione di comuni su iniziativa popolare 1. La domanda di fusione o di aggregazione puo' essere proposta da almeno il 20 per cento degli elettori rispettivamente iscritti nelle liste elettorali dei comuni per i quali viene richiesta la fusione o l'aggregazione, esclusi i cittadini iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero. Gli elettori devono essere in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Ai fini dell'ammissibilita', nella domanda vanno indicati i comuni coinvolti, la denominazione e il capoluogo del nuovo comune. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalita' indicati dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. 2. La domanda, corredata delle sottoscrizioni, e' presentata alla giunta provinciale, che accerta la regolarita' delle sottoscrizioni ed esprime il parere previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni, ed e' sottoposta al voto delle popolazioni interessate secondo le procedure previste dall'art. 2 e seguenti della medesima legge regionale n. 16 del 1950 e successive modificazioni. 3. Sulle domande di fusione o di aggregazione di iniziativa popolare non e' richiesto il parere dei rispettivi consigli comunali.».