Art. 20 
 
                    Domanda di fusione di comuni 
 
  1. Alla legge  regionale  21  ottobre  1963,  n.  29  e  successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) nel comma 1 dell'art. 8 dopo la parola: «Comuni» sono inserite
le parole: «di norma» e sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:
«In luogo della deliberazione di uno o  piu'  consigli  comunali,  la
domanda di fusione o di aggregazione puo' essere proposta secondo  la
procedura prevista dall'art. 8-bis. In  tal  caso  la  domanda  degli
elettori deve contenere le stesse indicazioni sui  comuni  coinvolti,
sulla denominazione e sul capoluogo del  nuovo  comune  rappresentate
nelle  deliberazioni  adottate  dai  consigli  comunali.  Le  domande
presentate con la procedura  prevista  dall'art.  8-bis  non  possono
riguardare  piu'  della  meta'  dei  comuni  coinvolti  nello  stesso
processo di fusione o di aggregazione.»; 
    b) dopo l'art. 8 e' aggiunto il seguente: 
 
                            «Art. 8-bis. 
 
 
                  Fusione o aggregazione di comuni 
                       su iniziativa popolare 
 
  1. La domanda di fusione o di aggregazione puo' essere proposta  da
almeno il 20 per cento degli elettori rispettivamente iscritti  nelle
liste elettorali dei comuni per i quali viene richiesta la fusione  o
l'aggregazione,  esclusi  i  cittadini  iscritti  all'anagrafe  degli
elettori residenti all'estero. Gli elettori devono essere in possesso
del diritto di elettorato attivo per l'elezione  del  sindaco  e  del
consiglio comunale. Ai fini dell'ammissibilita', nella domanda  vanno
indicati i comuni coinvolti, la  denominazione  e  il  capoluogo  del
nuovo  comune.  Le  sottoscrizioni  degli  elettori   devono   essere
autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con  le  modalita'
indicati dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53  e  successive
modificazioni. 
  2. La domanda, corredata delle sottoscrizioni, e'  presentata  alla
giunta provinciale, che accerta la regolarita'  delle  sottoscrizioni
ed esprime il parere previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge
regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive  modificazioni,  ed  e'
sottoposta al voto delle popolazioni interessate secondo le procedure
previste dall'art. 2 e seguenti della medesima legge regionale n.  16
del 1950 e successive modificazioni. 
  3. Sulle  domande  di  fusione  o  di  aggregazione  di  iniziativa
popolare  non  e'  richiesto  il  parere  dei   rispettivi   consigli
comunali.».